Sanzione per inottemperanza alla demolizione sempre al massimo edittale se l’abuso insiste su area pubblica (TAR Puglia n. 892 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, deve essere sempre irrogata nella misura massima di 20.000 euro quando l’abuso edilizio sia stato realizzato su aree destinate a opere e spazi pubblici ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, senza che residui alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione. Le doglianze concernenti vizi propri dei provvedimenti presupposti, quali la revoca del titolo in sanatoria e l’ordinanza di demolizione, sono inammissibili se proposte avverso il successivo provvedimento sanzionatorio non tempestivamente impugnato.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le ha ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di opere edilizie abusive, contestando in via derivata l’illegittimità della revoca del condono edilizio e della conseguente ordinanza di demolizione. Ha altresì dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per il tempo trascorso e il difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione, irrogata nella misura massima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibili le censure calibrate sui provvedimenti presupposti, come la revoca del titolo in sanatoria e l’ordinanza di demolizione, poiché non oggetto del giudizio e non tempestivamente impugnati: la sanzione per l’inottemperanza costituisce conseguenza necessitata dell’accertato inottemperanza all’ordine demolitorio.
Nel merito, ha respinto le residue doglianze relative alla misura della sanzione. L’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 stabilisce che, in caso di abusi realizzati sulle aree di cui all’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 – ovvero aree destinate a opere e spazi pubblici – la sanzione è sempre irrogata nella misura massima.
Dall’ordinanza di demolizione versata in atti è emerso che l’area oggetto degli interventi abusivi risultava un’area pubblica “intestata all’Ente Urbano”. Ne consegue che il Comune non disponeva di alcun margine di discrezionalità nella quantificazione della sanzione, che non poteva che essere irrogata nell’importo massimo di 20.000 euro.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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