Irricevibile l’accesso agli atti se il deposito supera i quindici giorni (TAR Campania n. 1055 del 06.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione, disciplinato dall’art. 116 d.lgs. n. 104/2010, opera la dimidiazione di tutti i termini processuali prevista per la generalità dei riti camerali dal comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. La dimidiazione concerne anche il termine per il deposito del ricorso, fissato in quindici giorni. Ai sensi dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., il termine decorre dal perfezionamento dell’ultima notificazione per il destinatario, non dalla consegna al ricorrente della prova del perfezionamento. Il ricorso depositato oltre tale termine è irricevibile.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di parte esponente dei fatti ipotizzati a carico di un avvocato in un procedimento disciplinare, presentava istanza di accesso agli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del distretto di Corte d’Appello di Salerno. Chiedeva copia della relazione con cui il presidente del Consiglio aveva richiesto l’archiviazione del procedimento disciplinare per manifesta infondatezza, del verbale di archiviazione e delle difese degli incolpati con relativi allegati.
Il Consiglio negava l’accesso. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, chiedendo la declaratoria del diritto di accesso e la nomina di un commissario ad acta. La parte resistente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per notifica oltre il termine di decadenza di trenta giorni. Il Collegio, con ordinanza, sollevava d’ufficio la questione della tardività del deposito, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità fondata sulla notifica. Richiama l’art. 41, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui il termine di notificazione è aumentato di trenta giorni se le parti risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa. Essendo il ricorrente pacificamente residente all’estero, la notificazione è tempestiva.
Diversa è la sorte del deposito. Nel rito dell’accesso opera la dimidiazione di tutti i termini processuali, con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado. La riduzione riguarda anche il termine per il deposito, che resta fissato in quindici giorni dall’avvenuta notifica, in coerenza con l’ottica acceleratoria del rito. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, sentenza 27 novembre 2014, n. 5866.
Il ricorrente sosteneva che il deposito fosse tempestivo, perché la prova della ricezione della notifica gli era pervenuta solo in un momento successivo. Il Collegio non condivide questa impostazione. L’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. fissa la decorrenza del termine per il deposito dal momento in cui l’ultima notificazione sia perfezionata anche per il destinatario. Nel caso di specie l’ultima notifica, quella al Consiglio distrettuale, si è perfezionata per il destinatario in una data determinata; da quel momento è iniziato il termine di quindici giorni.
È dunque irrilevante, ai fini della decorrenza, la consegna al ricorrente della prova del perfezionamento della notificazione. Il ricorso, depositato oltre la scadenza del termine dimidiato, è tardivo e va dichiarato irricevibile. Le spese sono interamente compensate, essendo risultata decisiva una questione sollevata d’ufficio dal Collegio.
Nota della Redazione
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