Accesso agli atti e dovere di cooperazione dell’ente nella ricerca documentale (TAR Calabria n. 70 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riscontro all’istanza di accesso agli atti non può esaurirsi nella dichiarazione, resa da singoli uffici dell’ente, dell’assenza della documentazione richiesta presso i rispettivi settori. Il diritto di accesso esige che l’amministrazione attesti l’inesistenza della documentazione con un atto formale a rilevanza esterna, idoneo a impegnare l’ente nella sua interezza. Non ricade sul cittadino l’onere di conoscere l’articolazione organizzativa interna dell’apparato amministrativo. Grava invece sull’ente, in attuazione dei principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, il dovere di trasmettere l’istanza agli uffici competenti e di garantire una risposta univoca, anche quando l’ente sia estraneo alla vicenda procedimentale sottesa.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un terreno nel Comune di Corigliano Rossano sul quale era stato edificato negli anni Settanta un immobile scolastico, hanno presentato istanze di accesso agli atti al Comune e alla Provincia di Cosenza. Oggetto delle richieste era la documentazione relativa alla realizzazione dell’immobile e al suo trasferimento patrimoniale, documentazione ritenuta strumentale a un procedimento di acquisizione sanante pendente ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001.

Il Comune ha riscontrato le istanze con due note, con le quali il Settore Patrimonio e il Settore Lavori Pubblici hanno dichiarato l’assenza della documentazione presso i rispettivi uffici. La Provincia non ha invece dato alcun riscontro. I ricorrenti hanno quindi impugnato le note comunali, deducendone il carattere parziale ed elusivo, e hanno chiesto l’accertamento dell’obbligo di esibizione in capo a entrambi gli enti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’interesse azionato. Le istanze di accesso risultano funzionali alla tutela della posizione dei ricorrenti nel procedimento di acquisizione sanante, già oggetto di pronuncia di questo Tribunale. Ne deriva un interesse diretto, concreto e attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990.

Quanto alle note comunali, il Collegio ritiene che la dichiarazione di assenza della documentazione presso i singoli settori non soddisfi l’interesse conoscitivo. È necessaria un’attestazione di inesistenza resa con atto formale a rilevanza esterna, che impegni l’ente nella sua interezza e ponga fine all’incertezza.

Il Tribunale afferma un principio simmetrico a tutela del cittadino: questi non deve conoscere la ripartizione interna degli uffici. Spetta all’amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento, trasparenza e leale collaborazione, trasmettere l’istanza agli uffici competenti ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 184/2006. Tale dovere di cooperazione discende dai precetti dell’art. 97 Cost. e dai criteri di efficacia ed economicità dell’art. 1 legge n. 241/1990, come già affermato dal Cons. Stato n. 207 del 2001 e dal TAR Lazio n. 13031 del 2025.

Su queste basi il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune. Anche ammessa l’estraneità dell’ente alla vicenda procedimentale, il dovere di cooperazione può essere assolto mediante una dichiarazione che attesti, per l’intero Comune, l’inesistenza della documentazione.

Il ricorso è pertanto accolto. La Provincia di Cosenza è condannata a esibire la documentazione o ad attestarne l’inesistenza entro trenta giorni. Il Comune di Corigliano Rossano è condannato a completare la ricerca e a rilasciare, se del caso, l’attestazione formale. Le spese sono compensate verso il Comune e poste a carico della Provincia, in ragione della sua condotta omissiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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