Accesso agli atti e finalità esplorativa: no alla ricerca del credito (TAR Lazio n. 2895 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso documentale è legittimo quando l’istanza sia formulata in modo generico e indeterminato, senza delimitazione temporale né oggettiva, così da imporre all’amministrazione una ricerca indiscriminata degli atti riferibili a un rapporto contrattuale di cui non si conosce l’effettiva consistenza. L’interesse all’ostensione deve essere diretto, concreto e attuale e preesistere all’istanza: non può essere costruito ex post con finalità esplorativa. Il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza non necessita di motivazione, essendo sufficiente l’inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Un consorzio regionale in liquidazione coatta amministrativa, affermando di vantare un credito contrattuale verso una società, chiedeva al Gestore dei Servizi Energetici di acquisire ogni documentazione relativa ai rapporti tra il Gestore e quella società: autorizzazioni all’immissione in rete di energia, contratti, convenzioni, cessioni di credito e contributi.
La controinteressata si opponeva, eccependo la natura generica ed esplorativa della domanda e l’assenza di strumentalità rispetto alla situazione giuridica tutelata. Decorsi trenta giorni, maturava il silenzio diniego. Il consorzio impugnava il rigetto davanti al giudice amministrativo, deducendo la concretezza del proprio interesse difensivo e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso e affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, per connessione. Il ricorrente, come confermato in udienza, non aveva instaurato alcun giudizio civile per il recupero del credito: chiedeva al Gestore di procurargli elementi utili a verificare l’esistenza stessa di una relazione contrattuale con la controinteressata.
Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020, il TAR ricorda che l’interesse all’accesso deve essere concreto, attuale e diretto e collocarsi anteriormente all’istanza, non esserne conseguenza. L’accesso non può essere piegato a costruire ad hoc, con finalità esplorativa, le premesse dell’interesse, perché altrimenti assolverebbe a un controllo generalizzato non consentito.
La domanda, priva di delimitazione temporale, obbligava il Gestore a ricercare tutti gli atti riferibili ai rapporti, di qualunque genere, tra la controinteressata e il Gestore: risultava perciò generica e indeterminata. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 68 del 2016, il Collegio ribadisce che l’accesso deve avere ad oggetto documentazione specifica e circoscritta, non dati di cui non si conosce consistenza né effettiva sussistenza.
Quanto al secondo motivo, il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza è un silenzio significativo che non necessita di motivazione, essendo sufficiente l’inerzia. La nota successiva del Gestore, intesa solo a comunicare le ragioni dell’opposizione della controinteressata, non riveste valore provvedimentale.
Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese in ragione delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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