Silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2902 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è individuata dall’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 nel Ministero dell’Istruzione e del Merito. Per la sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia scaduto il relativo termine, senza che l’Amministrazione abbia adottato alcun pronunciamento. Il termine complessivo entro cui deve essere emanato il provvedimento conclusivo è di quattro mesi, pari a tre mesi ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, oltre i trenta giorni previsti dal comma 2 del medesimo articolo per l’accertamento della completezza documentale. Spirato tale termine senza provvedimento espresso, sussiste il silenzio inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere, nominando il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente.
La parte riferisce di aver presentato la domanda in data 18 giugno 2025, invocando la scadenza del termine di conclusione del procedimento desumibile dal combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, pari a centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. Quanto al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti di ogni ordine e grado conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Il Tribunale enuncia quindi la regola processuale: per integrare l’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione.
Sul piano del termine, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. Rileva la violazione sia del termine generale di trenta giorni della legge n. 241/1990, sia di quello specifico dettato dal d.lgs. n. 206/2007, in attuazione della direttiva 2005/36/CE. L’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e richieda le eventuali integrazioni.
Ne deriva che il termine complessivo entro cui va emesso il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta delle integrazioni. Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso tale termine è scaduto senza che fosse adottato il provvedimento espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari: sussiste dunque il silenzio inadempimento del Ministero resistente.
Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro centoventi giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto che si tratta di procedimenti “di massa” connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di novanta giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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