Silenzio-inadempimento sul procedimento di conferma del nulla osta al lavoro stagionale (TAR Veneto n. 911 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di conferma del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, sospeso ex lege dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 145 del 2024, deve essere concluso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione entro il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con dies a quo fissato all’11 ottobre 2024, data di entrata in vigore del medesimo decreto. L’inerzia serbata oltre tale termine integra silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e non può essere giustificata dall’esigenza di attendere sine die l’esito delle verifiche. La sospensione prevista dalla norma riguarda i procedimenti per il rilascio del visto di ingresso conseguenti ai nulla osta, non il compimento delle verifiche, che la legge anzi impone.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di gestione di edicole nel territorio di Venezia, ha presentato in qualità di datore di lavoro istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia per il rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale in favore di un cittadino straniero. Il nulla osta è stato rilasciato il 20 aprile 2024.
Sopravvenuto l’art. 3, comma 2, D.L. n. 145 del 2024, l’efficacia del titolo è stata sospesa ex lege, subordinandone la riacquisizione a una conferma espressa dello Sportello Unico. Il procedimento di conferma non è stato concluso. Notificata in data 3 giugno 2025 una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990, il ricorrente ha replicato con memoria del 13 giugno 2025, producendo l’asseverazione di un professionista abilitato e la documentazione fiscale attestante la capacità economica. Malgrado la produzione, l’Amministrazione è rimasta inerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e qualifica il silenzio serbato dall’Amministrazione come silenzio-inadempimento. L’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 impone alle pubbliche amministrazioni il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ove lo stesso consegua obbligatoriamente a un’istanza o debba essere iniziato d’ufficio.
La questione centrale riguarda l’individuazione del termine applicabile al procedimento di conferma. Il Tribunale individua quale parametro quello di sessanta giorni indicato dall’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del nulla osta. Il dies a quo è fissato all’entrata in vigore del D.L. n. 145 del 2024, individuata dall’art. 21 del medesimo decreto nell’11 ottobre 2024, momento in cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati.
Decorso inutilmente tale termine, sussistono i presupposti dell’art. 31, commi 1 e 2, c.p.a. per l’azione avverso il silenzio. Il Collegio sottolinea che l’introduzione del procedimento di conferma, pur rispondendo a finalità di controllo, non può legittimare una sospensione sine die della posizione giuridica del privato, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.
Il Tribunale opera una lettura restrittiva della norma sospensiva. L’art. 3, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 145 del 2024 riferisce la sospensione ai soli procedimenti per il rilascio del visto di ingresso conseguenti ai nulla osta, e non al compimento delle verifiche previste dal comma 1, che la norma anzi impone. L’attesa sine die dell’esito delle verifiche confligge con l’esigenza, coerente con il principio di legalità, che l’attività amministrativa sia scandita da un termine definito.
Il ricorso è pertanto accolto e viene ordinato allo Sportello Unico di provvedere con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta su apposita istanza di parte. Le spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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