Accesso agli atti del gestore e interesse qualificato del Comune (TAR Campania n. 574 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti non presuppone la fondatezza della pretesa sostanziale che con quei documenti si intende verificare. Ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, la legittimazione all’ostensione spetta a chi dimostri che i documenti richiesti abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nella sua sfera giuridica, senza che rilevi la qualificazione della posizione come diritto soggettivo o interesse legittimo. Ne consegue che il diniego fondato sull’insussistenza, in concreto, dei presupposti della pretesa finale anticipa indebitamente il merito e lede il diritto di accesso, poiché la verifica sulla spettanza del bene della vita si colloca a valle dell’ostensione, non a monte.

Il Fatto

Un Comune ha chiesto a una società che gestisce un impianto di raccolta, trattamento e depurazione di reflui civili e industriali, copia, per gli anni 2020-2025, del registro carico e scarico rifiuti e del MUD annuale. La richiesta era finalizzata a verificare la spettanza e la quantificazione del contributo di ristoro ambientale, sulla scorta di una relazione tecnica redatta da due periti chimico-industriali.

Il gestore ha negato l’accesso con una nota, sostenendo che il contributo spetterebbe ai soli Comuni sede di trattamento di rifiuti urbani e ai soggetti affidatari del servizio integrato. Il Comune ha impugnato il diniego davanti al TAR, chiedendo l’annullamento della nota e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il gestore sosteneva che il diniego si reggesse su due autonome statuizioni, una oggettiva sulla natura dei rifiuti e una soggettiva sulla mancata qualifica di affidatario del servizio, e che solo la prima fosse stata contestata. Il TAR ha invece rilevato che il ricorrente ha contestato entrambi i profili, affermando che la società è autorizzata dalla Regione alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di reflui civili e industriali, di reflui urbani e di rifiuti liquidi di provenienza esterna.

Sul merito, il Collegio ha chiarito che il giudizio avverso un diniego di accesso non è la sede per stabilire l’effettiva spettanza del contributo di ristoro ambientale. Ciò che rileva è la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale, anche in chiave difensiva, a conoscere documenti dal cui esame potrebbe emergere il fondamento della pretesa.

Il TAR ha valorizzato l’indispensabilità dei documenti richiesti al fine di consentire al ricorrente di verificare se il contributo sia effettivamente dovuto e quale ne sia la concreta quantificazione. La valutazione sulla spettanza si colloca quindi a valle dell’accesso e non può essere anticipata dal gestore per negare l’ostensione.

Il Collegio ha pertanto annullato il diniego e condannato la società all’esibizione di tutti i documenti richiesti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità delle questioni esaminate in fatto e in diritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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