Prove di rinuncia ai motivi d’appello subordinati e obbligo di pronuncia (Cass. civ. Sez. I n. 76 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non incorre nel vizio di omessa pronuncia allorché ometta di esaminare i motivi subordinati di gravame che la parte abbia espressamente condizionato, nelle conclusioni precisate, all’accoglimento dei motivi principali. Il potere-dovere decisorio del giudice, come si desume dal combinato degli artt. 112, 189, primo comma, e 277, primo comma, cod. proc. civ., presuppone una istanza di parte con contenuto concreto e formulata in una specifica conclusione. Le domande e le eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si presumono abbandonate o rinunciate. La legittimazione a resistere attiene al merito e non alla legitimatio ad causam.
Il Fatto
Le società cooperative attrici convenivano dinanzi al Tribunale di Venezia il Ministero delle Infrastrutture e l’Agenzia del Demanio per accertare l’insussistenza della pretesa creditoria a titolo di canoni demaniali per l’attività di allevamento ittico in laguna, avanzata in ragione della loro partecipazione a un consorzio poi cancellato e definito in liquidazione per assenza di attivo.
Il tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 713/2021, rigettava il gravame delle Amministrazioni. Proponevano ricorso per cassazione il Ministero e l’Agenzia del Demanio con quattro motivi; resistevano le società controricorrenti.
La Motivazione della Corte
Con il primo e il secondo motivo i ricorrenti censurano la violazione del principio dispositivo e l’omessa pronuncia, per avere la corte distrettuale ritenuto rinunciati il terzo, il quarto e il quinto motivo d’appello. La Corte respinge entrambi i mezzi, connessi e infondati.
La corte d’appello aveva dato atto che le Amministrazioni appellanti avevano espressamente subordinato la disamina degli ulteriori motivi all’accoglimento dei primi due. Il riscontro è testuale: nelle conclusioni si legge “in via subordinata all’accoglimento esplicito del primo e/o del secondo motivo si propongono gli ulteriori seguenti motivi”; nel foglio di precisazione del 23.6.2020 si chiede di passare agli altri motivi “solo in caso di espresso accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di appello nel merito”.
Ne deriva che non vi è alcuna omissione di pronuncia. La Corte richiama Cass. n. 4630 del 1987 e Cass. n. 9465 del 2004: qualora la parte abbia precisato le conclusioni, le domande non riproposte si presumono abbandonate e il giudice limita il proprio potere-dovere a quelle espressamente riproposte.
Il terzo motivo è parimenti respinto. Il tribunale aveva deciso applicando il principio della ragione più liquida, delibando l’applicabilità dell’art. 2495 cod. civ. e la prescrizione, senza toccare le questioni involte nei primi due motivi d’appello. Tali questioni non erano state oggetto della statuizione di prime cure, né potevano reputarsi decise in forza del rilievo finale sulla domanda riconvenzionale, respinta per indeterminatezza e mancanza di prova.
Il quarto motivo concerne la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio. La Corte osserva che non viene in rilievo la legitimatio ad causam, bensì la concreta titolarità delle ragioni creditorie: profilo di merito, afferente al giudizio di fatto, come chiarito da Cass. Sez. Un. n. 2951 del 2016. Il motivo è riqualificato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nonostante l’indicazione del n. 3 in rubrica. Esclusa ogni anomalia motivazionale secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, la censura si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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