Ordine di ripristino della cromia delle facciate e prescrizioni paesaggistiche vincolanti (TAR Campania n. 573 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica, ove impongano che le facciate dell’edificio siano trattate con finiture e cromie assimilabili a quelle dello stato di fatto, costituiscono prescrizioni vincolanti ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004. La loro inosservanza integra violazione paesaggistica e legittima l’ordine di ripristino adottato dall’amministrazione competente. È irrilevante, ai fini della legittimità del provvedimento, che la SCIA sia stata approvata senza prescrizioni e che una cromia simile sia impiegata su altri immobili, poiché ciò che rileva è il mancato rispetto delle prescrizioni dettate in funzione di armonizzazione con la bellezza d’insieme dall’autorità preposta alla tutela del paesaggio.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’ordinanza di demolizione n. 02/ED emessa in data 11 luglio 2024 dal Comune di Scala, con cui gli sono state contestate le finiture esterne aventi cromia non preventivamente autorizzata ai sensi dell’art. 77 del regolamento edilizio comunale.

Il ricorrente deduce di avere presentato istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, ottenendo parere favorevole con la prescrizione che le facciate fossero trattate con finiture e cromie assimilabili a quelle dello stato di fatto. Sostiene che la SCIA era corredata della documentazione richiesta e che il Comune l’aveva approvata senza prescrizioni. Aggiunge che, dopo il sopralluogo del 18 aprile 2024, l’amministrazione aveva accertato che “nessuna irregolarità era stata riscontrata”. In subordine, eccepisce che un soggetto diverso dal Sindaco, privo di delega, ha ordinato il ripristino. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’art. 154 del D.Lgs. n. 42/2004, che consente all’amministrazione, su parere vincolante del Soprintendente, di ordinare che alle facciate sia dato un colore armonizzato con la bellezza d’insieme, prevedendo l’esecuzione d’ufficio in caso di inottemperanza.

Nella specie la Soprintendenza aveva dettato specifiche prescrizioni nel proprio parere, imponendo che le facciate fossero trattate con finiture e cromie assimilabili allo stato di fatto. Tali prescrizioni risultano disattese per tabulas, come emerge dalla documentazione fotografica ante e post lavori: la cromia concretamente utilizzata per tutte le facciate non era presente in alcuna parte dell’immobile nello stato di fatto precedente.

L’amministrazione si è quindi attivata per sanzionare la violazione paesaggistica e assicurare l’ordine di armonizzazione delle facciate. Il Tribunale ritiene irrilevante l’argomento secondo cui una cromia simile sarebbe stata usata per l’entrata del Municipio: da un lato le risultanze fotografiche mostrano che quella parte non è la facciata immediatamente visibile dall’esterno; dall’altro, ciò che rileva è il mancato rispetto di specifiche prescrizioni vincolanti.

Il ricorso è dunque infondato e viene respinto. Il Collegio non riconosce alcun rilievo assorbente all’approvazione della SCIA né alla circostanza che altre unità immobiliari presentino cromie analoghe, poiché l’obbligo discende dal parere vincolante dell’autorità di tutela. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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