Accesso del destinatario di atto ablativo e interesse difensivo in re ipsa (TAR Sicilia n. 1485 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto la cui posizione giuridica sia incisa da un provvedimento amministrativo è legittimato ad agire per l’accesso agli atti e ai documenti formati nel relativo procedimento senza dover fornire alcuna ulteriore dimostrazione, essendo il suo interesse già qualificato come giuridicamente rilevante dagli artt. 9 e 10 della legge n. 241/1990. La circostanza che gli atti ablatori siano stati a suo tempo notificati al destinatario non preclude la successiva richiesta di copia, potendo gli stessi non trovarsi più nella sua disponibilità. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta fino alla costituzione in giudizio, legittima l’accoglimento del ricorso, permanendo l’interesse allorché la produzione parziale non esaurisca l’istanza. Il settimo comma dell’art. 24 della legge n. 241/1990 garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un’ordinanza di demolizione e della successiva ordinanza di accertamento di inottemperanza, ha chiesto al Comune copia conforme della documentazione relativa a tali provvedimenti: verbale di sopralluogo, relazione tecnica e rilievo fotografico. L’istanza, presentata ai sensi della legge n. 241/1990, è rimasta priva di riscontro.
Il ricorrente ha quindi impugnato il silenzio-diniego, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e, in udienza, la carenza di legittimazione attiva, sostenendo che il ricorrente avrebbe perduto la titolarità dell’immobile per effetto dell’accertata inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla prima, rileva che l’avvenuta notificazione degli atti ablatori non impedisce di richiederne successivamente copia, potendo tali documenti non essere più nella disponibilità dell’interessato. L’istanza, inoltre, non riguarda solo gli atti in sé, ma “tutta la documentazione ad essi allegata”, con esplicito elenco dei documenti richiesti.
L’interesse all’accesso può quindi ritenersi in re ipsa, o comunque manifestamente evidente, perché il ricorrente è destinatario dei provvedimenti ablatori e vanta rispetto agli stessi una posizione qualificata, volta anche solo a verificare la correttezza del procedimento. Il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 63/2010, secondo cui il soggetto inciso da un provvedimento non deve dimostrare altro, per legittimare l’actio ad exhibendum, se non la propria veste di destinatario.
La Corte valorizza il settimo comma dell’art. 24 della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per difendere i propri interessi giuridici. L’incidenza del procedimento sulla sfera giuridica del ricorrente rende la conoscenza degli atti un antefatto necessario. Il Collegio osserva l’incongruenza della difesa comunale, che invoca gli atti ablatori per sostenere la perdita della titolarità dell’immobile e al contempo nega l’interesse difensivo a conoscerne la genesi.
Anche la seconda eccezione è respinta: l’eventuale perdita della titolarità dell’immobile, meramente allegata, non elide l’interesse difensivo volto a verificarne profili di illegittimità ancora azionabili. Nel merito, il ricorso è fondato: il Comune non ha dato alcun riscontro all’istanza e solo in sede di costituzione ha prodotto parte della documentazione. Tale produzione non è esaustiva, permanendo l’interesse quanto al rilievo fotografico, mai fornito. Il Comune resta tenuto a riscontrare questa porzione dell’istanza, fornendo i documenti o certificandone l’inesistenza. Il ricorso è accolto, con ordine di risposta esaustiva entro trenta giorni.
Nota della Redazione
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