Annullamento della variante urbanistica e riedizione del potere: nessun risarcimento senza certezza del bene della vita (TAR Lazio n. 10638 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lesione dello ius aedificandi, quale posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo pretensivo, può fondare una pronuncia risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c. soltanto ove il giudice possa accertare, con giudizio prognostico, l’effettiva spettanza del bene della vita invocato. L’annullamento giurisdizionale di una variante urbanistica che comprime la capacità edificatoria non garantisce il ripristino degli indici preesistenti né esclude la riedizione del potere pianificatorio, che resta ampiamente discrezionale. Ove permanga tale possibilità di riesercizio del potere in termini pregiudizievoli, la spettanza del bene della vita non è certa e la domanda risarcitoria va rigettata. Il regime delle obbligazioni solidali ex art. 2055 c.c. esclude il litisconsorzio necessario tra i soggetti contitolari del potere pianificatorio.
Il Fatto
Una società agricola e due persone fisiche, proprietari di terreni nel Comune di Frascati ai quali il PRG del 1967 riconosceva una capacità edificatoria, avevano presentato nel 1995 un piano di lottizzazione. A partire dal 1998 il Comune aveva avviato una manovra urbanistica che riduceva drasticamente gli indici edificatori delle aree, trasferendo le volumetrie verso nuclei di edilizia abusiva oggetto di recupero. Annullate in appello dal Consiglio di Stato n. 3718 del 2017 le previsioni urbanistiche illegittime, i ricorrenti agivano dinanzi al TAR Lazio per ottenere il risarcimento del danno, assumendo la definitiva perdita della capacità edificatoria e la responsabilità aquiliana del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione preliminare di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dal Comune con riferimento alla mancata partecipazione della Regione Lazio. Anche a voler ammettere una corresponsabilità nella determinazione del danno, troverebbe applicazione il regime delle obbligazioni solidali di cui all’art. 2055 c.c., non configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, il Tribunale ha rammentato che il risarcimento del danno da attività illegittima della pubblica amministrazione richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: la condotta antigiuridica, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo. Quanto alla situazione giuridica lesa, la Corte ha qualificato lo ius aedificandi vantato dai ricorrenti come interesse legittimo pretensivo, la cui lesione può portare a una pronuncia risarcitoria solo se sia possibile accertare con un giudizio prognostico l’effettiva spettanza del bene della vita.
Tale accertamento è stato ritenuto impossibile nel caso concreto. La sentenza del Consiglio di Stato, pur annullando le varianti, non aveva riconosciuto la spettanza della capacità edificatoria preesistente, limitandosi a indicare le coordinate entro cui il potere pianificatorio poteva essere legittimamente esercitato. La scelta di operare una variante resta comunque espressione di un potere ampiamente discrezionale, non vincolato al pieno rispetto delle destinazioni preesistenti; l’annullamento lascia pertanto aperta la possibilità di riedizione del potere amministrativo, rendendo incerta la spettanza del bene della vita invocato.
A corroborare tale conclusione concorrono due ulteriori elementi. In primo luogo, l’art. 6 bis delle NTA, introdotto nel 1995, imponeva che i piani attuativi comprendessero l’intero comprensorio: condizione non rispettata dall’unico piano presentato, sicché l’edificazione avrebbe comunque richiesto il concorso di altri proprietari. In secondo luogo, l’inedificabilità attuale dell’area deriva anche dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, che l’ha classificata come paesaggio agrario di valore, provvedimento autonomo non ascrivibile al Comune. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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