Offerta con centro di raccolta fisso anziché due ecomobili è variante inammissibile (Cons. Stato n. 6288 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche non integra una proposta migliorativa ammessa dalla legge di gara, ma una variante progettuale inammissibile, l’offerta che sostituisca i due centri di raccolta mobile espressamente imposti dal disciplinare tecnico con un centro di raccolta fisso. La soluzione alternativa, pur perseguendo il medesimo fine, è aliud pro alio e altera i caratteri essenziali della prestazione richiesta, la cui modificabilità presuppone una preventiva autorizzazione contenuta nel bando. Il giudizio di anomalia deve essere complessivo e sintetico, non parcellizzato: sono inammissibili le censure che contestino singole voci di costo già giustificate in sede di verifica. La stazione appaltante non deve motivare analiticamente l’ammissione del concorrente in presenza di condotte ritenute non incisive sulla moralità professionale, potendo la relativa valutazione risultare implicita.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava alla procedura aperta indetta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, trasporto e smaltimento nel territorio di un comune abruzzese, per la durata di sette anni. L’aggiudicazione era prevista con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle valutazioni, il RTI si collocava al secondo posto in graduatoria, mentre la prima posizione era attribuita a una società concorrente.
Espletata la verifica di anomalia con esito negativo, l’amministrazione disponeva l’aggiudicazione in favore della società prima classificata. Il RTI impugnava la determinazione e i verbali di gara davanti al TAR Abruzzo, chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile il ricorso incidentale della controinteressata. Avverso tale sentenza il RTI proponeva appello principale, mentre l’aggiudicataria esperiva appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’appello incidentale, con il quale l’aggiudicataria contestava la legittimità dell’offerta del RTI sotto molteplici profili, tra cui la validità del contratto di avvalimento, l’individuazione delle quote di esecuzione e l’omessa comunicazione di un presunto illecito professionale grave.
I motivi dell’appello incidentale vengono respinti. Quanto all’avvalimento, la Corte distingue l’avvalimento di garanzia, per il quale non è richiesta la specificazione delle risorse umane e strumentali, dall’avvalimento tecnico, per il quale le risorse devono essere elencate: nel caso concreto il contratto soddisfa entrambi i requisiti. Sulla dedotta elusione della responsabilità solidale, il Collegio rileva che il nuovo codice ha abolito la distinzione tra RTI orizzontali e verticali, essendo sufficiente che l’offerta indichi le parti di servizio di ciascuna impresa. In tema di illecito professionale, le inesattezze nell’esecuzione contrattuale, quando non integrino un inadempimento di non scarsa importanza, non richiedono ostensione in altra procedura di gara. Infine, la stazione appaltante non deve motivare puntualmente le ammissioni, ma solo le esclusioni, potendo la valutazione di non gravità desumersi per facta concludentia.
Quanto all’appello principale, la Corte ne riconosce la fondatezza. Il disciplinare tecnico richiedeva espressamente l’attivazione e gestione di due centri di raccolta mobile, uno per ogni area individuata. L’aggiudicataria aveva invece offerto, in sostituzione, un centro di raccolta fisso. Il Collegio applica il principio per cui costituiscono proposte migliorative solo le precisazioni e integrazioni finalizzate a rendere il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterarne i caratteri essenziali, mentre sono inammissibili le varianti che diano luogo a uno stravolgimento del disegno progettuale originario.
Le due soluzioni tecniche appaiono differenziate e non sovrapponibili: i centri mobili rappresentano una soluzione di prossimità al cittadino. Non si tratta di stabilire quale sistema sia migliore, ma se sia stata rispettata la volontà dell’amministrazione. La Corte accerta inoltre che l’area destinata al centro fisso è classificata come Zona Agricole Produttive, con destinazione esclusivamente agricola, e risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e a piano paesistico regionale, che ne precludono l’utilizzazione per il polo del riutilizzo. Da ciò discende l’illegittimità del punteggio premiale attribuito all’aggiudicataria.
La Corte esamina poi i motivi ulteriori dell’appello principale. Accoglie la censura sull’attribuzione dei punteggi relativi alla raccolta del vetro, risultando il piano operativo settimanale incompatibile con gli orari minimi imposti dal disciplinare. Accoglie anche la censura sul sub-criterio relativo ai cestini: l’offerta è incongrua e irrealizzabile, avendo previsto la fornitura di duemila cestini con cambio quotidiano dei sacchi ma indicando un quantitativo di sacchi assolutamente insufficiente. Dichiara invece inammissibili i motivi sull’anomalia, poiché il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una caccia all’errore sulle singole voci di costo.
Nota della Redazione
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