Revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006: spetta per il solo decorso del tempo e nelle proroghe contrattuali (TAR Basilicata n. 530 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 nei contratti di durata va riconosciuto in relazione al trascorrere del tempo e al correlativo aumento dei prezzi, senza che occorra la prova di particolari e notevoli squilibri economici, applicando gli indici ISTAT e, in mancanza di dati specifici, l’indice FOI. Il compenso revisionale spetta decorso il terzo anno di fornitura e anche per i periodi di proroga del contratto, quando la stazione appaltante abbia continuato ad avvalersi della prestazione imputando gli ordinativi alla fornitura originaria. Nell’esercitare nuovamente il potere dopo l’annullamento giurisdizionale, l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Una società fornitrice di sistemi diagnostici per laboratorio impugnava il diniego opposto dall’azienda sanitaria alla sua istanza di revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, relativamente a un contratto stipulato nel 2010 e proseguito, secondo l’istante, attraverso proroghe e ordinativi successivi fino al 2022. Un primo diniego era già stato annullato dal TAR per difetto di motivazione e mancata partecipazione procedimentale, con salvezza di nuova determinazione. L’azienda sanitaria, esitato il nuovo procedimento, aveva nuovamente respinto l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto non conducenti entrambe le ragioni poste a fondamento del diniego. Quanto alla prima, ha escluso che la revisione prezzi sia subordinata alla prova di significativi squilibri delle condizioni di mercato: essa opera, invece, come meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo all’andamento generale dei prezzi nel corso del rapporto, nella misura risultante dagli indici ISTAT e, in assenza dei dati specifici, dall’indice FOI (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n. 4197). Ha inoltre definito inconferente e irrazionale il confronto operato dall’amministrazione tra il corrispettivo del contratto del 2010 e quello di una gara aggiudicata dodici anni dopo dalla stazione unica appaltante, in diverse condizioni di mercato e con offerte tecnologiche differenti.
Quanto alla contestata prosecuzione del rapporto, il TAR ha accertato che il contratto, della durata di cinque anni dalla stipula, attribuiva alla stazione appaltante la facoltà di proroga, senza prescrivere una forma determinata: l’art. 38 del capitolato amministrativo imponeva la prosecuzione per i sei mesi successivi alla scadenza, mentre l’art. 2.1 del capitolato tecnico consentiva l’estensione per il tempo necessario all’aggiudicazione della fornitura successiva. L’azienda sanitaria aveva adottato plurime delibere di “proroga tecnica” e, nel periodo intermedio, aveva continuato ad avvalersi della fornitura imputando ogni ordinativo al contratto originario, dimostrando di ritenere esteso il termine di scadenza (TAR Basilicata, 4 luglio 2024, n. 360).
La Corte ha quindi riconosciuto la spettanza del compenso revisionale per il periodo successivo al terzo anno di fornitura e fino alla scadenza contrattuale, nonché per i periodi di proroga, escludendo che le delibere successive avessero dato vita a nuovi rapporti negoziali. Ha infine rilevato la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, avendo l’amministrazione addotto per la prima volta, nella nuova effusione provvedimentale, l’eccezione relativa alla presunta prosecuzione “in via di fatto” del contratto, già emergente dall’istruttoria del provvedimento annullato, restando comunque preclusa la reiterazione delle ragioni ostative già disattese.
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Nota della Redazione
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