Sanatoria paesaggistica esclusa se l’opera aumenta superfici o volumi (TAR Sicilia n. 1146 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico o archeologico, l’autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004 è preclusa quando i lavori, eseguiti in assenza o difformità di autorizzazione, hanno determinato creazione di superfici utili o aumento di volumi. In tale ipotesi il potere della Soprintendenza è vincolato e la domanda di compatibilità va rigettata, senza margini di discrezionalità. Ne consegue l’irrilevanza delle violazioni procedimentali, segnatamente del mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. È escluso il silenzio-assenso in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, nonché per le istanze in sanatoria. Grava sul proprietario l’onere di provare la risalenza del manufatto a epoca anteriore all’apposizione del vincolo.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un fabbricato ricadente in area sottoposta a vincolo archeologico e a tutela paesaggistica. A partire dal 2013 ha eseguito opere di manutenzione straordinaria: rivestimento dei prospetti, apertura finestrata, sostituzione degli infissi, pavimentazione della corte, canna fumaria e rifacimento della copertura.

Nel 2018 ha presentato al Comune un progetto di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e ha chiesto alla Soprintendenza il parere di compatibilità ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. L’Amministrazione ha dichiarato improcedibile l’istanza, rilevando che il fabbricato non risultava esistente al momento dell’imposizione del vincolo e costituiva opera abusiva. Il provvedimento è stato impugnato con tre motivi: superamento del termine procedimentale, omesso preavviso di rigetto e travisamento dei fatti sull’epoca di realizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondato il primo motivo. Il sistema siciliano attribuisce alla Soprintendenza la competenza esclusiva in materia, come chiarito dalla Corte cost. n. 160 del 2021: l’eventuale parere resta assorbito nella decisione finale. Il ritardo non rende illegittimo il provvedimento tardivo, né può formarsi un silenzio-assenso. L’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude il meccanismo per i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, e l’art. 46 l.r. Sicilia n. 17/2004 è stato abrogato dal 2011. In ogni caso, la norma riguardava le autorizzazioni a eseguire opere, non le richieste in sanatoria.

Quanto al secondo motivo, il preavviso di rigetto è certamente dovuto anche nel procedimento di mini-sanatoria ex art. 167, comma 5. Tuttavia l’autorizzazione non può essere rilasciata fuori dai casi tassativi dei commi 4 e 5, ossia per opere che non abbiano creato superfici utili o aumentato i volumi. Poiché il provvedimento è vincolato, opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e la violazione procedimentale diviene irrilevante.

Sul terzo motivo, il Collegio applica il principio di vicinanza della prova: spetta al proprietario dimostrare la risalenza del manufatto. L’aerofotogrammetria prodotta è illeggibile e comunque risale al 1987, quindi a epoca successiva al vincolo del 1983. Le testimonianze e il verbale di sopralluogo comunale non superano gli atti dell’Amministrazione: il decreto di vincolo non contempla alcun fabbricato sulla particella e l’atto di donazione del 2014 trasferisce solo terreno agricolo.

Il Collegio esclude poi la rilevanza della distinzione tra vincolo diretto e vincolo indiretto. Eventuali difetti di notifica o trascrizione non inficiano la validità del decreto e non ne escludono la rilevanza ai fini dei poteri autorizzatori e di controllo. La qualificazione contenuta in un certificato comunale ha carattere meramente dichiarativo e non prevale sullo strumento pianificatorio.

Il dato dirimente è che si tratta di opera abusiva con aumento di superficie e volume, per la quale la richiesta di sanatoria della sola manutenzione è insufficiente e difetta la doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. In presenza di vincolo paesaggistico resta fermo il divieto di autorizzazione postuma. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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