Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1068 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse sopravvenuto costituisce causa di improcedibilità rilevabile dal giudice, che non è tenuto a esaminare nel merito le censure originariamente proposte. Quando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale ha caratterizzato la materia del contendere, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo su area del litorale del Comune di Pietrasanta, aveva impugnato la deliberazione di Giunta e le determinazioni dirigenziali con cui l’amministrazione comunale aveva differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime. Il ricorso introduttivo, integrato da più atti di motivi aggiunti depositati nel 2024 e nel 2025, censurava la proroga dei titoli concessori e chiedeva, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento del diritto al rinnovo senza soluzione di continuità.
Nel corso del giudizio, all’udienza pubblica del 28 maggio 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore di parte ricorrente ha confermato la dichiarazione già versata in atti circa il venir meno dell’interesse. La parte resistente, ancorché non comparsa, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
Su questa base il Tribunale considera che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne consegue la declaratoria di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, senza che il giudice debba procedere all’esame nel merito delle numerose questioni prospettate dalle parti.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ritiene di disporre la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime. Il giudizio si chiude dunque con la declaratoria di improcedibilità e la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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