Accesso agli atti di riscossione e interesse strumentale alla difesa (TAR Calabria n. 417 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti del procedimento di riscossione è legittimamente esercitato quando l’istante alleghi un interesse diretto, concreto e attuale alla disponibilità del documento, collegato a una situazione giuridicamente tutelata. La strumentalità dell’accesso rispetto alla tutela giurisdizionale va intesa in senso ampio: non è necessario che la richiesta sia finalizzata esclusivamente all’esercizio del diritto di difesa in giudizio, essendo sufficiente l’utilità per la cura di un interesse giuridicamente rilevante. La domanda ostensiva non può essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva o della compiutezza delle motivazioni, né rileva che l’atto richiesto risulti già notificato: l’amministrazione ha l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che ha diritto a ottenerne copia per difendersi.
Il Fatto
La ricorrente ha ricevuto dal Comune un accertamento esecutivo per il mancato pagamento del canone del Servizio Idrico Integrato relativo all’anno 2018, con intimazione al pagamento di un importo di modesto valore. Non avendo contezza della notifica del sollecito di pagamento indicato come atto prodromico, ha inoltrato via pec istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, chiedendo il sollecito completo degli estremi attestanti l’avvenuta consegna, onde valutare un’eventuale contestazione giudiziale dell’accertamento.
Il Comune non ha riscontrato l’istanza. Si è così formato il silenzio-diniego avverso il quale la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., evocando in giudizio l’ente, che non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla completezza dell’istanza ostensiva, che conteneva ogni elemento utile all’individuazione dell’atto richiesto: il sollecito di pagamento, indicato come notificato, in quanto prodromico all’accertamento esecutivo, a sua volta allegato all’istanza.
È stata riconosciuta la sussistenza dell’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990, poiché la ricorrente ha specificato di aver inoltrato la richiesta per verificare l’eventuale proposizione di azione giurisdizionale, onde ottenere la declaratoria di non debenza di quanto intimato. Sul punto il Collegio richiama Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1978 del 2016, che ha elaborato una nozione ampia di strumentalità dell’accesso, ammettendo che essa vada intesa come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, senza che l’accesso debba essere necessariamente e unicamente funzionale al diritto di difesa in giudizio.
Il Tribunale ha poi escluso che la richiesta possa essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva o della compiutezza delle motivazioni, trattandosi di atti relativi all’istante e a lui diretti, rispetto ai quali non residuano margini di discrezionalità in capo all’ente obbligato. È stata confermata la legittimazione passiva del Comune, erogatore del servizio pubblico e autore degli atti di riscossione.
Quanto all’eccepibilità dell’avvenuta notifica, il Collegio osserva che essa è irrilevante: richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1705 del 2015, rileva che le amministrazioni hanno l’onere di conservare copia degli atti inoltrati al privato, che potrebbe non esserne più in possesso per svariate ragioni. Il privato non può essere mutilato nella propria difesa per tale evenienza, come confermato anche da Cass. civ. Sez. VI n. 18252 del 2013, in punto di necessità per le amministrazioni di provare ciò che hanno comunicato.
Il Comune dovrà pertanto esibire la documentazione: se esistente, ricercarla ed esibirla; se non più esistente, attestarlo con atto formale, chiarendo dove possa essere reperita o in che occasione sia andata distrutta; se trasmessa ad altra amministrazione, inoltrare la richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 184 del 2006. Il ricorso è stato accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio-diniego e condanna del Comune alle spese processuali, liquidate e distratte in favore del difensore.
Nota della Redazione
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