La nullità del voto nel ballottaggio per segni non funzionali alla scelta del sindaco (TAR Valle d’Aosta n. 3 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco, l’elettore può esprimere il voto solo apponendo un segno sul rettangolo dei candidati alla carica di sindaco e vicesindaco o sul contrassegno di una lista collegata. Qualsiasi segno grafico ulteriore e non funzionale a tale scelta rende riconoscibile il voto e ne determina la nullità. Costituisce eccezione la mera trascrizione del nome del candidato sindaco, che, pur ultronea, non invalida la scheda, mentre l’indicazione del nominativo di un candidato consigliere o di numeri di preferenza comporta la nullità. La violazione delle regole formali sullo scrutinio è irrilevante se non dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale, dovendo prevalere la volontà dell’elettore (favor voti).
Il Fatto
In esito al turno di ballottaggio del 12 ottobre 2025 per l’elezione del sindaco del Comune di Aosta, la coalizione facente capo a un candidato risultava vincitrice con uno scarto di quindici voti sulla coalizione avversaria. I ricorrenti, candidati della coalizione soccombente, hanno impugnato l’atto di proclamazione degli eletti, deducendo che alcune schede recanti voto a loro favore erano state illegittimamente dichiarate nulle e che altre, attribuite alla coalizione avversaria, avrebbero dovuto essere invalidate. Hanno chiesto, in via principale, la correzione del risultato elettorale e, in subordine, il riconteggio dei voti e l’annullamento del ballottaggio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, entrambi diretti a contestare la valutazione delle schede da parte degli Uffici di scrutinio. Richiamato l’art. 56, comma 5, della legge regionale n. 4/1995, il Collegio ha ricordato che nel ballottaggio il voto è valido solo se espresso con le modalità tassativamente previste, essendo preclusa ogni preferenza per i candidati al consiglio comunale. Ne deriva che la presenza di segni grafici ulteriori, come numeri di preferenza o il nome di un candidato consigliere, rende riconoscibile il voto e ne legittima la declaratoria di nullità, come correttamente operato dagli Uffici per diverse schede. Al contrario, la mera apposizione della croce in prossimità del riquadro della lista, se inequivoca, non determina l’invalidità del voto.
La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili per carenza di interesse le censure relative alle schede annullate per l’indicazione ultronea del nome del candidato sindaco e per l’uso di uno strumento di scrittura diverso dalla matita copiativa. Pur sommando tutte le schede contestate, la coalizione soccombente non avrebbe comunque colmato il distacco di quindici voti, rendendo inutile ogni ulteriore accertamento.
Quanto alla dedotta inversione di voti nel verbale di un Ufficio di scrutinio, il TAR ha precisato che, trattandosi di atto pubblico, il verbale fa piena prova fino a querela di falso, sicché la dichiarazione asseverata di un rappresentante di lista non può superarne il contenuto. Le ulteriori doglianze sulle modalità di spoglio e sul trasferimento dei plichi di una sezione sono state considerate inammissibili, in quanto mere irregolarità formali non incidenti sull’esito, secondo il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale. L’istanza di verificazione è stata infine respinta perché superflua e il ricorso rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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