Revoca del nulla osta per controlli successivi e carenze genetiche della domanda (TAR Veneto n. 1505 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via anticipata ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, senza la preventiva acquisizione degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, resta esposto al controllo successivo. Ove tali elementi emergano, la revoca consegue come effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche della domanda e non integra l’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Non è pertanto richiesta una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario, né rilevano l’ingresso e l’attività lavorativa successivamente svolta. La comunicazione di avvio indirizzata anche al lavoratore presso il domicilio eletto sul portale soddisfa l’onere partecipativo, e le osservazioni tardive vanno valutate senza che la loro esistenza dimostri la completezza della documentazione richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato per la sua assunzione alle dipendenze di una società operante nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi stagionali. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023 e il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 nel regime acceleratorio, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

L’ITL aveva espresso parere negativo per l’omessa produzione della documentazione minima. Dopo un ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza di questo Tribunale che imponeva la conclusione del procedimento, la Prefettura ha avviato il procedimento di revoca, richiamando il difetto di radicamento territoriale, la mancata prova del domicilio dei lavoratori, l’incompletezza dell’accordo individuale e l’insufficienza della prova alloggiativa. Respinta la domanda cautelare, il ricorrente ha dedotto vizi partecipativi, carenza di motivazione sull’affidamento e difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo motivo, la comunicazione del 14 luglio 2025 reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore, individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative ed è stata indirizzata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il contraddittorio procedimentale si è effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni documentali. Il ricorrente, inoltre, non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito.

Sul secondo motivo, la censura muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede che, ove questi emergano, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso. La revoca opera quindi come effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche che avrebbero precluso sin dall’origine il rilascio del titolo.

Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore. L’affidamento non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze con il preavviso del 2 febbraio 2024 e il visto d’ingresso era stato ottenuto il 14 febbraio 2024, in epoca successiva. La sentenza di questa Sezione n. 1072 del 2025 si è limitata a imporre la conclusione del procedimento, senza accertare il diritto alla conferma del nulla osta.

Sul terzo motivo, la motivazione è ampia ed esaustiva e la motivazione per relationem è legittima perché l’atto richiamato è conoscibile e indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. L’art. 30-bis, commi 1 e 7, del d.P.R. n. 394 del 1999 consente di radicare la competenza dello Sportello Unico anche in relazione al luogo della prestazione, ma questo deve essere effettivo e documentato: l’apertura dell’unità produttiva è stata documentata solo il 9 luglio 2025, né è stato provato il domicilio dei lavoratori. Il carattere itinerante delle lavorazioni agricole non elide l’onere documentale.

L’art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 esige gli elementi essenziali del rapporto proposto: la scheda contrattuale ometteva dati essenziali e le comunicazioni UNILAV, formate dopo l’ingresso, non sostituiscono l’accordo completo e verificabile. La dichiarazione d’impegno a produrre successivamente la documentazione conferma il deficit istruttorio. La mera disponibilità di alloggi non prova l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. Il Collegio revoca quindi l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dispone la trasmissione degli atti all’Ordine degli Avvocati per il frazionamento delle domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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