Accesso agli atti della selezione a cui non si è partecipato (TAR Sicilia n. 1725 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, spetta a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La P.A. e il giudice amministrativo non possono sindacare ex ante l’ammissibilità o la decisività del documento nell’eventuale giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive. Il collegamento deve però essere allegato e comprovato dal richiedente: l’accesso non è un’azione popolare di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. Chi non ha partecipato a una procedura selettiva non vanta un interesse concreto ed attuale agli atti che la definiscono, e la richiesta finalizzata a quel controllo è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente avvocato iscritta all’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, aveva presentato la propria candidatura per un incarico dirigenziale di area interdipartimentale, indetto dall’amministrazione regionale con nota del 30 maggio 2023. Con successivo avviso del 29 dicembre 2023, pubblicato sul sito istituzionale e non comunicato ai candidati già partecipanti, l’amministrazione aveva annullato e sostituito la precedente selezione. La ricorrente non aveva partecipato alla nuova procedura, conclusa con il conferimento dell’incarico a un’altra candidata.

Non risultando esaminata la propria candidatura, la ricorrente aveva chiesto l’accesso a una serie di atti relativi alla selezione successiva, tra cui l’istanza della controinteressata e le note di conferimento dell’incarico. L’amministrazione aveva respinto l’istanza, rilevando la mancata partecipazione alla nuova procedura e la carenza di un interesse difensivo attuale e concreto. La ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e prospettando un’eventuale azione risarcitoria per la perdita della chance di ottenere l’incarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo escluso dal decidere le prospettazioni difensive dell’amministrazione riferite ad altro giudizio, depositato sul ricorso proposto dalla stessa ricorrente per l’inerzia sull’istanza di accesso civico. Ha poi respinto il ricorso nel merito, muovendo dalla ricostruzione dei presupposti dell’accesso documentale: legittimazione, motivazione e interesse attuale e concreto, da accertare in relazione alla posizione soggettiva dell’istante e agli scopi perseguiti.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ha ribadito che il diritto di accesso può prescindere dall’attualità dell’interesse ad agire in giudizio. All’amministrazione, e poi al giudice, spetta solo la verifica dell’astratta inerenza del documento alla posizione dell’istante, non il sindacato sulla proponibilità delle azioni giudiziarie. Ha inoltre richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, secondo cui l’esclusione dell’accesso è ammessa solo in caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.

Su questo terreno il ricorso è stato ritenuto infondato. Il Collegio ha osservato che gli atti richiesti non afferiscono alla procedura selettiva cui la ricorrente aveva partecipato, ma a quella successiva, rispetto alla quale la stessa non può vantare alcun interesse concreto ed attuale. La ricorrente non aveva chiesto di conoscere gli atti presupposti alla revoca dell’avviso originario, né la documentazione sulla pubblicazione di quello successivo, bensì gli atti di definizione della selezione alla quale non aveva preso parte.

Il Tribunale ha quindi escluso che l’art. 22 della legge n. 241/1990, pur riconoscendo l’accesso a chiunque vi abbia interesse, abbia introdotto un’azione popolare di controllo generalizzato sull’attività amministrativa. L’intento risarcitorio dichiarato dalla ricorrente, correlato alla revoca della selezione originaria, corre su un binario distinto rispetto alla verifica di legittimità dell’incarico conferito all’esito della nuova procedura. L’istanza di accesso è apparsa così preordinata proprio a quel controllo non consentito, con conseguente rigetto del ricorso e compensazione integrale delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *