Rigetto dell’osservazione al PGT e sindacato sulla discrezionalità urbanistica (TAR Lombardia n. 3544 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di pianificazione urbanistica l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità e le determinazioni di piano possono essere motivate con riferimento agli indirizzi generali e agli obiettivi perseguiti, senza obbligo di motivazione specifica, salvo i casi particolari in cui sussista una convenzione urbanistica o un giudicato di annullamento di un diniego di titolo edilizio. Le osservazioni presentate al piano adottato costituiscono un mero apporto collaborativo del privato, sicché il loro rigetto può essere motivato con i soli obiettivi generali di piano. Ne consegue che il proprietario non può sostituire la propria personale valutazione alla scelta discrezionale dell’Ente, né vantare un affidamento al mantenimento della capacità edificatoria del fondo in assenza delle predette situazioni eccezionali.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare sito nel Comune di Milano, in prossimità di un parco locale di interesse sovracomunale. Il PGT del 2012 classificava il fondo in parte tra gli Ambiti di rinnovamento urbano e in parte tra le aree per la mobilità stradale di nuova previsione.
Con una successiva deliberazione consiliare il Comune approvava una variante generale al PGT che riclassificava il compendio, per la maggior parte, come area agricola di livello comunale e, per una porzione limitata, come verde ambientale. Il proprietario presentava un’osservazione al piano adottato, contestando la congruità della nuova destinazione; il Comune la respingeva richiamando gli obiettivi della variante, primo fra tutti la riduzione del consumo di suolo. Il ricorrente impugnava quindi la delibera di variante, limitatamente alla porzione di proprio interesse, con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama in via pregiudiziale il pacifico indirizzo della giurisprudenza amministrativa secondo cui le determinazioni di piano possono essere motivate con riferimento agli indirizzi generali e agli obiettivi di pianificazione, essendo necessaria una motivazione specifica soltanto in presenza di situazioni particolari. Le osservazioni al piano adottato sono un mero apporto collaborativo, con la conseguenza che il loro rigetto può fondarsi sui più generali obiettivi perseguiti dall’Ente locale.
Nel caso concreto il Comune aveva approvato, già a partire dal 2016, linee di indirizzo fondate sulla minimizzazione del consumo di suolo, da realizzarsi attraverso la valorizzazione delle aree agricole e l’incremento dei parchi cittadini. La relazione generale al documento di piano fissa un dato numerico preciso di contenimento della superficie urbanizzabile e richiama, fra gli scopi fondamentali della nuova pianificazione, la salvaguardia ambientale, in linea con la legislazione regionale e con gli obiettivi europei in materia di ambiente e biodiversità.
Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 179 del 2019, secondo cui il suolo costituisce una risorsa complessa che incarna molteplici vocazioni e non può più intendersi come mero spazio suscettibile di occupazione senza limiti. La destinazione agricola impressa al compendio non implica necessariamente l’esercizio dell’impresa agricola, ma si giustifica anche con la necessità di salvaguardare gli spazi verdi e di impedire il consumo di suolo. Il fondo, del resto, ha sempre avuto utilizzo agricolo ed è attualmente coltivato a cereali.
La scelta di piano risulta pertanto conforme sia al tradizionale utilizzo del fondo sia all’obiettivo di riduzione del consumo di suolo, anche in considerazione della vicinanza del parco. Il mantenimento della pregressa destinazione ad ambito di rinnovamento urbano non avrebbe garantito tale finalità, poiché su tali ambiti sono consentiti interventi edilizi anche di nuova costruzione. È esclusa altresì la lesione dell’affidamento, non potendo il proprietario vantare alcuna pretesa al mantenimento della capacità edificatoria in assenza delle situazioni eccezionali richiamate. Infondate sono anche le censure relative ai singoli mappali, non essendo configurabile alcuna incompatibilità fra la destinazione a verde pubblico e la proprietà privata dell’area. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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