Accesso agli atti e tardivo riscontro: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Calabria n. 598 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tardivo riscontro dell’amministrazione all’istanza di accesso, intervenuto in epoca successiva all’instaurazione del giudizio e sostanzialmente corrispondente all’oggetto della domanda, determina la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il giudizio e impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere. Le spese processuali seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’amministrazione che abbia riscontrato l’istanza con ritardo ingiustificato, con distrazione in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una azienda di trasporto pubblico, aveva presentato in data 28/02/2025 un’istanza di accesso agli atti per conoscere l’importo complessivo degli aumenti periodici di anzianità a lui spettanti e le annualità di riferimento, dopo che nella busta paga di gennaio 2025 era comparsa la voce “arretrati APA”. Non avendo ricevuto riscontro, ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, deducendo la violazione degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e l’esistenza di un interesse qualificato e sostanziale alla documentazione.

L’amministrazione, pur evocata, non si è costituita. In data 28 aprile 2025, con pec depositata il 2/05/2025, ha comunicato l’importo complessivamente spettante, pari a euro 1.552,67 per gli ultimi cinque anni, precisando che le prime tre rate erano già state erogate. Alla camera di consiglio il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ritenendo satisfattiva la risposta, e ha insistito per la condanna alle spese per soccombenza virtuale e distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riqualificato la domanda del ricorrente. L’ATAM non ha consegnato il documento oggetto di accesso né lo ha depositato in giudizio; il ricorrente ha però dato atto, in sede di discussione, che le informazioni rese con la pec del 28 aprile 2025 corrispondevano sostanzialmente all’oggetto dell’accesso. Da tale dichiarazione il Collegio ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il giudizio.

La conseguenza processuale non è la cessazione della materia del contendere, come pure richiesto dalla parte, ma la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Il Tribunale ha richiamato sul punto il proprio precedente TAR Reggio Calabria n. 493/2025, confermando l’orientamento secondo cui la sopravvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale, maturata dopo l’instaurazione del giudizio, si traduce in una sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito.

Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale. La condanna presuppone la valutazione della posizione processuale che l’amministrazione avrebbe assunto ove il giudizio fosse proseguito. Il tardivo riscontro di ATAM, avvenuto dopo la proposizione del ricorso e in assenza di giustificazioni in ordine alle ragioni del ritardo, ha quindi fondato la condanna dell’Azienda al pagamento delle spese in favore del ricorrente.

La liquidazione è stata determinata in euro 500,00, oltre rimborso forfettario, spese legali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore che ne aveva fatto richiesta. Il ricorso è stato così dichiarato improcedibile, con condanna dell’ATAM S.p.A. e ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *