Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Campania n. 3956 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme riconosciute entro il termine assegnato. Sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo non sia stato impugnato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia il collegio nomina il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Alla parte ricorrente spetta inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, condannando l’amministrazione al pagamento di un importo in denaro, oltre interessi legali. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva e la ricorrente ha depositato la certificazione di passaggio in giudicato.

Non essendo stato effettuato alcun accredito delle somme riconosciute, e decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ordine di ottemperare, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il ricorso è pertanto accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delegare un funzionario di idonea competenza tecnica.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che la parcella va presentata a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002 e che il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione.

Il Tribunale dispone inoltre, a carico dell’amministrazione e a favore della ricorrente, il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso per adempiere. Le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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