Piano casa Calabria, illegittimità costituzionale e diniego del permesso di costruire (TAR Calabria n. 383 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale calabrese sul “Piano casa” è stata dichiarata costituzionalmente illegittima e deve ritenersi eliminata dall’ordinamento, con la conseguenza che non rileva il momento di presentazione dell’istanza né delle successive integrazioni documentali. In materia edilizia vige il principio tempus regit actum, che impone di valutare la fattispecie alla luce della normativa vigente al momento in cui l’amministrazione provvede sull’istanza. Le deroghe previste dalla normativa speciale di favore non operano in modo automatico, ma restano assoggettate al potere di discrezionalità tecnica dell’ente, che le interpreta in senso restrittivo e sistematico. Il diniego di permesso di costruire fondato sul mancato allineamento e su incongruenze progettuali è legittimo, non essendo emendabili in sede di art. 10-bis l. n. 241/1990 gli aspetti sostanziali dell’intervento.

Il Fatto

La parte ricorrente, in qualità di erede, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha respinto la domanda di permesso a costruire per la demolizione di fabbricati esistenti con ricostruzione di un nuovo edificio a quattro piani fuori terra e interrato, presentata sul presupposto della disciplina regionale sul “Piano casa”. L’istanza, già integrata documentalmente, era stata seguita da un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, con il quale l’amministrazione aveva evidenziato criticità progettuali.

Il diniego finale si fonda su due ragioni autonome: il mancato rispetto dell’allineamento del fabbricato rispetto alla congiungente dei prospetti degli edifici limitrofi e la presenza di incongruenze negli elaborati, che in alcune parti indicano una destinazione ad attività artigianali. La parte ricorrente ha dedotto la non applicabilità del principio dell’allineamento, la natura meramente materiale dei refusi progettuali, l’irragionevolezza, la violazione della disciplina sul silenzio-assenso e l’assenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della disciplina regionale di proroga. Ne deriva che la legge sul “Piano casa” doveva considerarsi eliminata dall’ordinamento già dal 2021, risultando irrilevante il momento di presentazione dell’istanza o delle integrazioni. In materia edilizia opera il tempus regit actum, che impone di valutare la fattispecie con riferimento alla normativa vigente al momento della decisione amministrativa.

Secondo rilievo autonomo: anche ove la disciplina regionale fosse applicabile, essa non potrebbe ritenersi di applicazione automatica. Le deroghe vanno interpretate in senso restrittivo e sistematico, restando ferme le esigenze di sicurezza della viabilità, il rispetto dell’assetto morfologico urbano e le prescrizioni della Commissione edilizia. La discrezionalità tecnica non è stata esercitata in modo manifestamente irragionevole: l’allineamento è coerente con i principi di tutela del paesaggio e della funzione sociale della proprietà.

Quanto alle incongruenze progettuali, il Collegio esclude che la difformità possa ridursi a un mero refuso grafico. La qualificazione dell’opera come ampliamento destinato ad attività artigianale incide sull’inquadramento procedimentale, con possibile competenza del SUAP. La coerenza degli elaborati costituisce requisito essenziale del titolo edilizio e rientra negli oneri del privato in base al principio di autoresponsabilità. In presenza dell’indicazione “attività artigianale”, l’amministrazione non può presumere un errore e trattare l’intervento come residenziale, poiché un titolo così rilasciato sarebbe viziato.

Nessuna carenza istruttoria è ravvisabile: l’ufficio ha esaminato il fascicolo, valutato gli elaborati e considerato le osservazioni del tecnico di parte. Non sussiste obbligo di ulteriori approfondimenti quando le criticità riguardino aspetti sostanziali, né il principio di collaborazione procedimentale impone all’amministrazione di supplire a lacune strutturali della documentazione.

È infondata anche la censura sulla disparità di trattamento rispetto a precedenti concessioni: il principio di ragionevolezza non obbliga la pubblica amministrazione a replicare soluzioni adottate in epoche diverse, e la disparità è configurabile solo tra situazioni identiche sotto il profilo normativo e fattuale. Quanto al silenzio-assenso, esso non si forma in presenza di vincoli o ragioni ostative urbanistiche, né in caso di carenze documentali o difformità progettuali. Infine, il provvedimento indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, soddisfacendo l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 anche in forma sintetica. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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