Il canone unico patrimoniale non è vincolato all’invarianza del gettito, la variazione segue ragionevolezza e gradualità (TAR Puglia n. 643 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di invarianza del gettito di cui all’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019 non configura un vincolo aritmetico rigido né un divieto assoluto di variazione per le annualità successive all’introduzione del canone unico patrimoniale, ma opera come criterio di partenza nella fase di transizione dal vecchio al nuovo regime impositivo. La norma, facendo salva la possibilità di rivalutazione ISTAT e consentendo espressamente di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, subordina la variazione ai soli criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni. I coefficienti moltiplicatori che graduano la tariffa in base al valore economico dell’area occupata e al sacrificio imposto alla collettività costituiscono legittima declinazione dei parametri legislativi delle finalità dell’occupazione e dell’impatto urbanistico, non già parametri nuovi ed estranei alla norma primaria.

Il Fatto

Un’associazione di categoria e numerosi esercenti del settore della somministrazione di alimenti e bevande, titolari di occupazioni di suolo pubblico con strutture destinate alla somministrazione all’aperto (dehors), hanno proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la delibera con cui il Comune aveva approvato le tariffe e i coefficienti moltiplicatori del canone unico patrimoniale per l’anno 2025, nonché le modifiche regolamentari e il regolamento aggiornato. A seguito dell’opposizione proposta da una società destinataria di avviso di pagamento, i ricorrenti si sono costituiti in sede giurisdizionale chiedendo la decisione di merito, deducendo la violazione del principio di invarianza del gettito, l’illegittimità dei coefficienti regolamentari e la sproporzione della manovra tariffaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto in via preliminare l’eccezione di irritualità della trasposizione, non emergendo elementi per configurare un utilizzo abusivo dello strumento dell’opposizione. Ha poi dichiarato l’impugnazione ammissibile e tempestiva: trattandosi di atti generali, il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui la lesività è conosciuta con sufficiente caratterizzazione, ossia dalla notifica degli avvisi individuali, intervenuta nel febbraio 2025.

Nel merito, la Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, nel fissare il criterio del gettito pari a quello conseguito dai tributi sostituiti, non preclude l’adeguamento tariffario negli anni successivi. Lo scostamento tra gettito previsionale 2024 e 2025, pari a circa l’1,77 per cento, è stato ritenuto ampiamente rientrante nel margine fisiologico di oscillazione e coerente con il criterio di gradualità.

Quanto ai coefficienti moltiplicatori, il Collegio ha rilevato che l’art. 44, lettere d) ed e), del regolamento costituisce declinazione dei parametri normativi delle finalità dell’occupazione e dell’impatto urbanistico e ambientale, non creando parametri nuovi. La più articolata graduazione per i dehors è stata giudicata ragionevole, in ragione del loro impatto fisico sullo spazio pubblico e delle potenzialità economiche per l’esercente.

Infine, la Corte ha escluso la sproporzione della manovra, valorizzando la logica compensativa documentata nella relazione del settore entrate e l’applicazione costante di una riduzione del 30 per cento per i dehors permanenti sin dal 2021, quale indice di una policy tariffaria orientata alla gradualità e priva di intenti punitivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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