Ottemperanza per la Carta Docente: il TAR Puglia ordina l’esecuzione del giudicato del Giudice Ordinario (TAR Puglia n. 683 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario. L’azione è limitata alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente dalle disposizioni concernenti l’esecuzione civile. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la Pubblica Amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus. Nonostante la sentenza fosse passata in giudicato e notificata, l’Amministrazione non aveva provveduto a darvi esecuzione.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito e la comprovata valenza di cosa giudicata della sentenza del Giudice Ordinario, come da apposita certificazione. Ha altresì rilevato che la notifica del titolo esecutivo era avvenuta, rendendo applicabile la disciplina di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che impone il decorso di centoventi giorni prima di iniziare l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Il Collegio ha accolto la domanda, rilevando che il Ministero costituito non aveva contestato l’inadempimento all’obbligo scaturente dalla statuizione giudiziale. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento della sorte capitale, oltre rivalutazione e interessi, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che provvederà negli ulteriori sessanta giorni, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Collegio ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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