Accesso civico generalizzato agli atti dell’affidamento diretto su MePA (TAR Veneto n. 1773 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di affidamento diretto realizzato mediante trattativa su MePA con un unico operatore, l’operatore economico che non ha partecipato alla procedura non può qualificarsi come concorrente e difetta di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, con particolare riguardo all’offerta e ai dati tecnici del soggetto affidatario. Resta tuttavia esperibile l’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, applicabile agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ferma la verifica di compatibilità con le eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e il bilanciamento con la tutela dei segreti tecnici e commerciali. La mera pubblicazione di alcuni documenti in banche dati istituzionali non esime l’Amministrazione dal riscontro all’istanza, dovendo essa indicare il collegamento per la consultazione.
Il Fatto
Una società, che aveva redatto il precedente aggiornamento del piano comunale di protezione civile, manifestava il proprio interesse per il nuovo incarico e presentava istanza di accesso agli atti relativi all’affidamento diretto del servizio tecnico, disposto dal Comune mediante determinazione dell’Area tecnica a favore di un diverso operatore per un importo di euro 5.000,00.
Dopo la trasmissione, da parte del Comune, di parte della documentazione richiesta, la società presentava una seconda istanza di chiarimenti e di ulteriore ostensione, comprensiva dell’offerta, degli atti della trattativa, della documentazione contrattuale e degli atti istruttori della scelta. Non ottenendo riscontro, impugnava il silenzio-diniego, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e la condanna all’esibizione, anche mediante oscuramento dei dati personali non pertinenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato congiuntamente le censure, distinguendo il piano dell’accesso documentale da quello dell’accesso civico generalizzato. Sul primo versante ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353 esclude che, nell’affidamento diretto, l’operatore estraneo alla procedura possa vantare un interesse qualificato alla conoscenza dell’offerta tecnica del soggetto affidatario in forma non oscurata.
Il Collegio ha inoltre valorizzato Cons. Stato, Sez. V, 2 maggio 2024, n. 3979, rilevando che l’ostensione al non concorrente di informazioni rese alla stazione appaltante esorbita dal rischio che questi ha assunto partecipando alla procedura ed è idonea a incrinare la fiducia riposta nell’Amministrazione. Ne ha tratto l’esclusione, in capo alla ricorrente, di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere a dati riservati o a segreti tecnici e commerciali del controinteressato.
Il Tribunale ha poi riconosciuto il diritto all’accesso civico generalizzato, richiesto dalla ricorrente ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Muovendo da Cons. Stato, Ad. Plen., 2-4-2020, n. 10, ha affermato che tale disciplina è applicabile agli atti delle procedure di gara e all’esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l’eccezione dell’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, letto in combinato disposto con l’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e con la legge n. 241/1990. Resta ferma la verifica di compatibilità con le eccezioni relative e il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
Quanto ai profili di merito, il Collegio ha escluso che la consultabilità di alcuni dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC esoneri l’Amministrazione dal riscontro, dovendo essa indicare almeno il collegamento utile alla consultazione. Ha altresì ritenuto ragionevole la dichiarata assenza di una scheda prodotto non prevista, di autonoma motivazione della scelta, del contratto perfezionatosi per corrispondenza sulla piattaforma e degli atti di approvazione del piano e di pagamento, essendo l’incarico ancora in corso.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del silenzio-diniego e ordine di ostensione, entro dieci giorni, degli atti della trattativa, dell’offerta, dello scambio di corrispondenza sulla piattaforma e della ulteriore documentazione sulle pregresse esperienze, con oscuramento dei dati riservati e dei segreti tecnici o commerciali. Le spese sono state compensate, salva la refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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