Rimborsi revisori dei conti, giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2191 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recupero delle somme corrisposte a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio al componente del collegio dei revisori dei conti di un ente locale, fondato sulla verifica della loro ammissibilità e quantificazione secondo criteri normativi predeterminati, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. L’ente non esercita un potere autoritativo discrezionale, ma opera un vaglio vincolato di singole voci di spesa sul piano del rapporto obbligatorio di dare-avere. La posizione soggettiva del revisore è dunque di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario nel termine di legge.

Il Fatto

Il ricorrente ha svolto l’incarico di componente del collegio dei revisori dei conti di un Comune, assumendone anche le funzioni di Presidente. Nel corso del mandato ha emesso fatture trimestrali comprensive del compenso professionale e del rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio e pernottamento, con documentazione giustificativa allegata. Il Comune ha liquidato le fatture con determinate dirigenziali munite dei visti di regolarità tecnica e contabile.

Terminato l’incarico, l’ente ha avviato un procedimento di recupero a seguito di una verifica sulla congruità dei rimborsi, contestando spese alimentari, pranzi, cene e pernottamenti ritenuti non necessari, nonché il criterio di calcolo del rimborso carburante. Con determinazione dirigenziale ha disposto il recupero di euro 4.612,26 e ha sospeso il pagamento di ulteriori fatture relative ai compensi maturati. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare, con assorbimento di ogni altra questione, l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente e la ritiene fondata. Il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di un’attività di verifica della regolarità dei conteggi sulle note spese presentate per il triennio di riferimento.

Il Tribunale rileva che l’ente non ha rivalutato l’interesse pubblico sotteso alla nomina del revisore né ha riesaminato la legittimità degli atti di liquidazione in termini pubblicistici. Ha invece proceduto alla verifica, voce per voce, della spettanza patrimoniale dei singoli rimborsi, contestando spese per alimenti e bevande, pranzi, cene e pernottamenti non riferibili alla presenza richiesta o necessaria, e il criterio di calcolo del carburante, ritenendo applicabile il parametro di un quinto del costo della benzina anziché le tabelle ACI.

Si tratta, per tutte le voci, di un vaglio di ammissibilità e quantificazione fondato su criteri normativi predeterminati, ovvero l’art. 3 D.M. 21 dicembre 2018, l’art. 241, comma 6-bis, TUEL e l’art. 6 d.l. n. 78/2010. L’ente ha operato un’attività vincolata, non discrezionale, accertando se specifiche voci di spesa fossero o meno ammissibili secondo la normativa vigente.

Il petitum sostanziale è dunque il diritto del ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di rimborso. Tale pretesa trova titolo direttamente nella disciplina normativa primaria e secondaria, non in una valutazione discrezionale dell’ente. Di fronte a una domanda radicata su norme di legge e criteri tariffari predeterminati, la posizione soggettiva azionata è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. L’atto deve pertanto qualificarsi paritetico, poiché il Comune si è determinato sul piano del rapporto obbligatorio di dare-avere.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa è delimitata dal collegamento con l’esercizio in concreto del potere secondo le forme tipiche previste dall’ordinamento (Cassazione, Sez. Un., n. 25052/2016). Richiama inoltre il precedente di questo Tribunale, sez. I, n. 672 del 3.3.2023, che in fattispecie sovrapponibile ha riconosciuto la consistenza del diritto soggettivo in capo al revisore. Né rileva, ai fini della giurisdizione, l’indicazione del giudice competente contenuta nell’atto impugnato, trattandosi di indicazione non vincolante (TAR Lazio, Roma, n. 9820/2015).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà di riproporre la domanda innanzi al giudice ordinario nel termine di legge, salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti in ragione della pronuncia in rito e della fuorviante indicazione inserita nel provvedimento impugnato circa l’Autorità giudiziaria da adire.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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