Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 1760 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore deduce l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo e produce il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando sussistono “altre ragioni ostative”, autonome rispetto alla manifesta iniquità, riconducibili alla crisi della finanza pubblica e alla complessità procedimentale dell’adempimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente con rapporti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23.
Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, la parte agiva in ottemperanza, lamentando l’inerzia del Ministero rispetto al capo condannatorio relativo al rilascio della Carta. Chiedeva l’attivazione del dispositivo con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione di ottemperanza. Richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Rileva che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022. Le copie attestate conformi costituiscono così titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e la definitività della pronuncia, certificata ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. Dalle allegazioni e dalle prove documentali emerge l’assenza di esecuzione. Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo liquidato.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inerzia e con ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. La mancanza di fondi o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico interno, non si liquida alcun compenso commissariale.
Il Tribunale respinge invece la domanda di penalità di mora. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, osserva che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. Il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito giustifichino, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge uffici territoriali e società esterne, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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