Decadenza autorizzazione commerciale per misura cautelare personale: illegittimità (TAR Campania n. 2102 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione del titolare di autorizzazione commerciale a misura cautelare personale non integra alcuna delle cause ostative automatiche previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S., né consente di applicare in via analogica l’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, che ricollega la decadenza di diritto solo a una misura di prevenzione definitiva. L’amministrazione può al più esercitare una valutazione discrezionale sull’affidabilità e buona condotta del titolare, ma è tenuta a un’istruttoria approfondita e a una motivazione puntuale sulla concreta incidenza dei fatti contestati in sede penale sull’attività autorizzata e sul pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. È illegittimo, per violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, il provvedimento di decadenza adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, ove non siano rappresentate ragioni di urgenza.
Il Fatto
Con ordinanza n. 29 del 20.7.2025 un Comune ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione, rilasciata nel 2019, per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Il provvedimento si fondava sulla perdita dei requisiti soggettivi richiesti per il mantenimento delle autorizzazioni di polizia, per effetto della sottoposizione del titolare agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari.
Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR, deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S., l’insussistenza dei presupposti della revoca in autotutela e l’incompetenza dell’organo che aveva adottato la decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il profilo dell’incompetenza, che ritiene infondato. Spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività commerciale, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
È invece fondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio richiama l’art. 7 della L. n. 241/1990 e osserva che l’adempimento non ha natura meramente formale: esso è preordinato a garantire la partecipazione degli interessati e a consentire una più completa e meditata volontà dell’amministrazione, in attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Nel caso di specie non sono state rappresentate ragioni di urgenza idonee a giustificare l’omissione, e il contraddittorio avrebbe potuto avere ad oggetto proprio la verifica dei presupposti per la revoca.
Il Collegio ritiene poi fondate le censure sull’art. 67, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e sugli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. La prima norma ricollega la decadenza di diritto a una misura di prevenzione definitiva; la sua applicazione analogica a misure cautelari è preclusa dal dato letterale e dalla diversità di ratio, non potendosi comprimere la libertà d’impresa in assenza di un accertamento definitivo. Quanto all’art. 11 del T.U.L.P.S., una misura cautelare personale non integra di per sé una delle cause ostative obbligatorie, ma può al più costituire il presupposto di una valutazione discrezionale ex art. 11, comma 2, che esige un’istruttoria approfondita e una motivazione puntuale.
Il provvedimento impugnato si fonda invece su un mero automatismo: non indica la concreta incidenza dei fatti penali sull’attività autorizzata, né il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, e non specifica l’imputazione o lo stato del procedimento penale. Manca così anche la motivazione richiesta dall’art. 3 della L. n. 241/1990. Il Collegio ricorda che l’onere di provare la mancanza di buona condotta grava sull’amministrazione, non sul privato, e che la revoca incide sulla possibilità dell’interessato di produrre reddito, con conseguente rafforzamento dell’onere motivazionale.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna dell’amministrazione alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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