Accesso civico generalizzato: improcedibile se l’ostensione esaurisce l’interesse (Cons. Stato n. 5666 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio in materia di accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del processo, l’Amministrazione metta a disposizione dell’istante la documentazione detenuta e concretamente reperibile, anche in esecuzione di un ordine istruttorio del giudice. Il diritto di accesso ha ad oggetto i dati e i documenti esistenti e non può imporre all’Amministrazione la creazione ex novo di atti, report riepilogativi o basi informative unitarie, né una rielaborazione selettiva e sistematica di informazioni disperse in una pluralità di fonti, qualora tale attività risulti sproporzionata rispetto alle finalità dell’istituto. Il sindacato sull’accesso non si estende alla correttezza sostanziale dell’azione amministrativa, né al valore probatorio dei documenti ostesi.
Il Fatto
Con istanza di accesso civico generalizzato del 13 luglio 2024, l’istante ha chiesto a un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di conoscere la documentazione relativa all’attività di validazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2, richiamata in un documento ministeriale del 12 ottobre 2020. La richiesta riguardava marche e nomi commerciali dei test, date delle validazioni, criteri tecnici, referenti coinvolti, comunicazioni inviate al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità e relativi documenti.
L’Istituto ha respinto l’istanza con nota del 2 agosto 2024, invocando il carico organizzativo derivante dall’estrazione e dall’elaborazione dei dati, la tutela dei dati personali e la mancata detenzione dei documenti richiesti. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 1250 del 22 gennaio 2025. L’interessato ha proposto appello, contestando la qualificazione delle richieste come mere “informazioni” e censurando il diniego sui nominativi dei referenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il thema decidendum: oggetto del giudizio è la legittimità del diniego opposto all’istanza di accesso e l’accertamento dell’effettiva ostensione della documentazione detenuta dalle Amministrazioni, restando estranee le deduzioni sulla correttezza dell’attività svolta durante l’emergenza pandemica.
Disposta istruttoria nei confronti delle Amministrazioni intimate, l’Istituto ha depositato una dettagliata relazione e una cospicua serie di allegati, frutto di prolungata attività di ricerca e recupero documentale. Il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità non hanno individuato ulteriori raccolte documentali ostensibili. L’appellante ha contestato l’ammissibilità di tale produzione, ma il Collegio ha respinto l’eccezione, qualificandola come adempimento dell’ordine istruttorio e non come introduzione di nuovi temi di indagine.
Su queste premesse, il Consiglio ha ritenuto che le sopravvenienze istruttorie determinino la carenza di interesse alla decisione sull’originaria domanda. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato che il giudizio di accesso diviene improcedibile quando l’Amministrazione metta a disposizione dell’istante il materiale documentale detenuto e pertinente rispetto all’istanza.
Il Collegio ha poi chiarito che una diversa rimodulazione dei dati ostesi, attraverso attività di organizzazione, selezione e sistematizzazione, risulterebbe sproporzionata ed eccedente i limiti dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, richiamando le pronunce nn. 7982 e 7983 del 2025 e l’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.. Il diritto di accesso non attribuisce al richiedente il potere di ottenere documenti diversi da quelli esistenti, né di imporre la formazione postuma di atti non predisposti o conservati.
Quanto alle doglianze sulla qualità e sul valore probatorio dei documenti, il Consiglio le ha ritenute estranee al perimetro del giudizio: l’eventuale inidoneità sostanziale dei documenti a comprovare una determinata ricostruzione dei fatti attiene alla correttezza dell’azione amministrativa e alle competenze di altre autorità. La richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica è stata conseguentemente esclusa. L’appello è stato dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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