Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 141 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio economico annuo sulla carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 va eseguito dall’Amministrazione nel termine assegnato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è ammissibile. Accertata la persistente inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e condanna l’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.

Il Fatto

Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, era stato accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle somme per le annualità in cui la corresponsione era stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Formatosi il giudicato, il creditore ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del titolo giudiziale, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato il 20 settembre 2024, in data anteriore alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del Tribunale competente; che la sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede reale; che è decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici interessati, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario, liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. Il Collegio ha escluso i presupposti per la maggiorazione del compenso di cui all’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 7, comma 1, d.m. n. 147/2022, e ha disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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