Accesso civico agli atti di selezione di ente privato di rilievo pubblico (Cons. Stato n. 5302 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le procedure di selezione del personale, anche dirigenziale, di un ente privato che svolge attività di pubblico interesse sono riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 e sono pertanto soggette agli obblighi di trasparenza e di accesso civico generalizzato, in quanto funzionalmente strumentali alla missione pubblicistica dell’ente. La clausola dell’attività “di pubblico interesse” non introduce una riserva restrittiva, ma impone una valutazione sostanziale e funzionale. Il diniego fondato sulla sola natura privatistica dell’ente o della procedura è illegittimo. La controversia sul diritto di accesso appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando il documento richiesto coincida con una graduatoria mai formalmente predisposta, poiché l’obbligo di ostensione si estende agli atti esistenti che documentano l’esito della selezione e i criteri seguiti.

Il Fatto

Un ente di volontariato riconosciuto, la Croce Rossa Italiana, pubblicava nel febbraio 2025 un avviso per acquisire manifestazioni di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Avvocatura. Un candidato presentava domanda il 19 febbraio 2025. Non essendo stato reso noto l’esito, con istanza del 15 maggio 2025 chiedeva, a titolo di accesso civico generalizzato, l’ostensione della graduatoria di merito.

L’ente respingeva l’istanza con nota del 13 giugno 2025, ritenendo il documento estraneo alle attività di pubblico interesse ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, e confermava il diniego sulle successive richieste di riesame. Il candidato proponeva ricorso ex art. 116 c.p.a. davanti al TAR Lazio, che lo accoglieva con sentenza n. 20394/2025 ordinando l’ostensione. L’ente impugnava la decisione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata per la prima volta in appello. La Sezione la ritiene infondata richiamando Cass. civ., sez. un., n. 7948 del 2003: la questione attiene al merito, cioè alla sussistenza del diritto di accesso, non alla giurisdizione. L’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, c.p.a. ha riprodotto la previsione dell’art. 25, comma 5, legge n. 241/1990 e il rinvio operato dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 all’art. 116 c.p.a. estende la giurisdizione esclusiva anche all’accesso civico.

Sul merito, la Corte esamina congiuntamente i motivi sull’estensione della disciplina dell’accesso e sulla natura privatistica della procedura. Premette che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge n. 241/1990, la nozione di pubblica amministrazione comprende i soggetti di diritto privato limitatamente all’attività di pubblico interesse, e che per documento amministrativo si intendono gli atti concernenti tale attività, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale.

Il sistema del d.lgs. n. 33/2013, letto alla stregua del modello FOIA, pone la trasparenza come regola generale e le limitazioni come eccezioni tipiche di stretta interpretazione. La clausola dell’art. 2-bis implica una valutazione sostanziale e funzionale, già elaborata dalla giurisprudenza anteriore. La Corte richiama l’Adunanza Plenaria n. 5 del 1999, sulle procedure selettive interne di Ferrovie dello Stato, e l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2016, sulle selezioni interne di Poste Italiane: l’accesso è ammesso per le prove selettive, le progressioni in carriera e gli atti di auto-organizzazione degli uffici, ambiti attratti a esigenze intense di trasparenza. Nello stesso senso le pronunce Sez. VII n. 860 del 2023 e Sez. VI n. 3576 del 2025, su Italia Trasporto Aereo e RAI.

Applicando tali principi, la Sezione rileva che la selezione in questione incide su una posizione apicale preposta al presidio della legalità dell’azione dell’ente. La connessione tra l’individuazione di tale figura e la qualità dell’attività complessiva è strategicamente e funzionalmente rilevante, come confermano lo stesso avviso di selezione e il codice organizzativo dell’Associazione, che impone criteri di imparzialità e trasparenza nelle procedure di reclutamento.

La Corte respinge anche il motivo sull’inesistenza della graduatoria. Il giudizio di accesso è sostanzialmente volto ad accertare la spettanza del titolo, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni del diniego, e il giudice può ordinare l’esibizione anche per motivi diversi da quelli indicati dall’amministrazione. L’eventuale mancanza di una graduatoria formalmente intesa non svuota l’istanza: l’ente deve rendere ostensibili i documenti esistenti — verbali, determinazioni, esiti della valutazione — che rappresentano l’esito della procedura. L’appello è respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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