Inammissibile ricorso autonomo contro regolamento canone unico senza atto applicativo (TAR Lombardia n. 852 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme regolamentari sono immediatamente impugnabili in via autonoma solo quando producono, in modo diretto e attuale, una lesione concreta della sfera giuridica del destinatario. Quando invece esprimono volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione, il loro effetto lesivo si manifesta solo con l’adozione dell’atto applicativo. In tal caso il regolamento non è oggetto di autonoma impugnazione, ma va impugnato unitamente al provvedimento che lo applica, poiché è solo quest’ultimo a rendere concreta la lesione. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto contro il regolamento e contro atti meramente interlocutori, privi di contenuto provvedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, ha impugnato il regolamento del Comune resistente in materia di canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, insieme alle delibere che ne hanno fissato le tariffe e a due note del Settore Servizi Tecnici e del Territorio.
L’amministrazione si è costituita eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. La causa, trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato, è stata decisa con declaratoria di inammissibilità e compensazione integrale delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata e dirimente. Richiama la giurisprudenza pacifica secondo cui le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solo quando siano idonee a produrre, in via diretta e immediata, una lesione concreta ed attuale; quando invece si tratti di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione, l’effetto lesivo si produce solo al momento dell’adozione dell’atto applicativo. In questa seconda ipotesi il regolamento va impugnato insieme al provvedimento applicativo, che solo rende concreta la lesione. Il riferimento è a Consiglio di Stato sez. IV, 22 agosto 2024, n. 7211.
Il Tribunale osserva che la ricorrente ha impugnato i regolamenti e gli atti asseritamente applicativi. Questi ultimi, però, sono meramente interlocutori: una nota si limita a rappresentare che l’amministrazione sta approfondendo il rapporto tra le nuove tariffe e le concessioni non ancora concluse, annunciando una successiva nota esplicativa; l’altra comunica soltanto che l’eventuale richiesta di condivisione degli impianti dovrà essere formulata secondo le nuove tariffe.
Poiché i regolamenti impugnati non sono stati seguiti da alcun atto applicativo, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Il Collegio aggiunge che, anche ove ammissibile, il ricorso sarebbe comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo i regolamenti sostituiti dal 1° gennaio 2023 da una successiva deliberazione consiliare.
Si rileva inoltre che le tariffe impugnate non hanno mai trovato applicazione nei confronti della ricorrente, come dimostrato dalla cartella esattoriale impugnata davanti al giudice civile, nella quale il canone di occupazione è stato calcolato sulle tariffe previgenti. La mancata applicazione è stata ammessa dalla stessa ricorrente. Ne segue la declaratoria di inammissibilità, con compensazione integrale delle spese di lite per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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