Reati di stupefacenti e automatismo espulsivo nel diniego del permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 1434 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di condanne per reati inerenti agli stupefacenti, il diniego del permesso di soggiorno di lungo periodo e il rigetto dell’istanza di rilascio ad altro titolo possono fondarsi su un automatismo espulsivo predisposto dal legislatore, senza che sia sempre imposta una verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente. La dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 pronunciata dalla Corte cost. n. 88 del 2023 riguarda le condanne di lieve entità e non si estende ai reati di traffico di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. L’Amministrazione è comunque tenuta a esporre una valutazione delle circostanze di fatto e della gravità dei reati, che costituisce adeguato punto di equilibrio con i diritti fondamentali dello straniero nell’ottica dell’art. 8 Cedu.
Il Fatto
Il ricorrente presentava alla Questura di Milano, in data 19.9.2018, istanza di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, essendo titolare di un permesso per lavoro subordinato rilasciato nel 2017 e scaduto nel 2019. In stato di detenzione in carcere, gli veniva notificato in data 23.11.2021 il decreto del Questore del 22.11.2021, recante rigetto dell’istanza e contestuale diniego di un permesso ad altro titolo, nonché il ritiro del permesso precedentemente rilasciato.
A fondamento del diniego l’Amministrazione poneva due condanne definitive per reati inerenti al traffico di stupefacenti, con un cumulo esecutivo di pene concorrenti. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, con particolare riguardo all’attualità della pericolosità sociale, e la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 per mancata valutazione degli elementi sopravvenuti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, relativo alla dedotta carenza di motivazione in ordine all’attualità della pericolosità, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento: l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, che non ammette in Italia lo straniero considerato una minaccia per l’ordine pubblico o condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati inerenti agli stupefacenti, e l’art. 5, comma 5, che impone il rifiuto o la revoca del titolo in mancanza dei requisiti richiesti.
Il percorso argomentativo si snoda attraverso la giurisprudenza costituzionale. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 88 del 2023, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle citate disposizioni nella parte in cui ricomprendono tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche quelle per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (c.d. piccolo spaccio) e per la vendita di merci contraffatte, senza prevedere la verifica in concreto della pericolosità. Richiama altresì la Corte cost. n. 202 del 2013, sulla tutela rafforzata in presenza di vincoli familiari effettivi.
Il Tribunale sottolinea che l’illegittimità costituzionale riguarda fatti di minore entità. Nel caso concreto, invece, le condanne del ricorrente attengono a reati di traffico di stupefacenti di grave disvalore, rispetto ai quali opera legittimamente l’automatismo espulsivo predisposto dal legislatore. Non si impone, dunque, sempre e comunque una verifica in concreto della pericolosità sociale del richiedente. Il Collegio osserva inoltre che l’Autorità di pubblica sicurezza ha comunque esposto una valutazione delle circostanze di fatto e della gravità dei reati, idonea a fondare il giudizio di pericolosità e a realizzare un bilanciamento proporzionato con i diritti fondamentali, in coerenza con l’art. 8 Cedu.
Il Tribunale richiama poi la giurisprudenza amministrativa maggioritaria: Cons. Stato, Sez. III, n. 3024 del 13.04.2021, secondo cui la commissione di reati in materia di stupefacenti è sintomatica dell’alta pericolosità dello straniero a prescindere dal quantum di pena; Cons. Stato, Sez. III, n. 1793 del 12.03.2020, sulla scelta operata a monte dal legislatore; TAR Lazio, Roma, n. 271 dell’08.01.2024; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 777 del 26.08.2019, che qualifica la pericolosità sociale come presunta dal legislatore.
Sul secondo motivo, concernente i nuovi elementi sopraggiunti ai sensi dell’art. 5, comma 5, il Collegio rileva che le circostanze sopravvenute non sono idonee a superare il carattere ostativo delle condanne. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni equitative, e con ordine di oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
Nota della Redazione
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