Proprietario incolpevole e demolizione: onere di attivazione (TAR Puglia n. 357 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva di opere edilizie è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria adottata all’esito di un procedimento di natura vincolata. Anche le opere soggette a DIA o SCIA sono soggette a rimozione se realizzate abusivamente e non conformi agli strumenti urbanistici, dovendo l’amministrazione valutare l’intervento in una visione complessiva e non atomistica per evitare artificiose frammentazioni. Il proprietario incolpevole di un abuso commesso da altri, per sottrarsi all’ordinanza di demolizione, deve provare di aver intrapreso iniziative idonee a costringere il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi, restando insufficiente un comportamento meramente passivo.
Il Fatto
Le parti ricorrenti impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di manufatti abusivi, adibiti a ricovero per cani, e di una recinzione, realizzati su un’area di loro proprietà, deducendo quattro motivi di doglianza. Nel primo, lamentavano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; nel secondo, la riconducibilità delle opere al regime della SCIA con conseguente applicazione della sola sanzione pecuniaria; nel terzo, un difetto di istruttoria del sopralluogo; nel quarto, la loro estraneità all’abuso, commesso da terzi, essendo i proprietari residenti a grande distanza dal fondo. La domanda cautelare era stata accolta in primo grado e, nel merito, il Comune insisteva per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando analiticamente ciascuna censura. Quanto alla prima, ha richiamato il consolidato principio per cui l’ordine di demolizione, quale atto dovuto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, essendo il relativo procedimento vincolato e tipizzato dalla legge. La seconda censura è stata invece respinta valorizzando gli esiti del sopralluogo, che attestavano la presenza di manufatti in conci di tufo, e la circostanza che la violazione del regolamento edilizio, ammessa dagli stessi ricorrenti, esclude l’applicabilità della sanzione pecuniaria, rendendo legittima l’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha poi precisato che la valutazione dell’abuso non può essere atomistica ma deve considerare l’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio.
Con riguardo alla terza censura, il Collegio ha evidenziato che il verbale di sopralluogo non conferma l’impossibilità del tecnico di avvicinarsi ai luoghi, ma solo di accedere ai manufatti, e che l’accertamento dell’edificazione abusiva costituisce di per sé ragione sufficiente a sostenere l’atto sanzionatorio. In ordine alla quarta doglianza, la sentenza ha ribadito che il proprietario incolpevole deve dimostrare di essersi attivato con iniziative ultimative nei confronti dell’autore dell’abuso, non essendo sufficiente un comportamento passivo. I ricorrenti, che avevano omesso qualsiasi diffida o denuncia per anni, non hanno assolto a tale onere, mentre l’azione possessoria intrapresa è stata ritenuta tardiva in quanto successiva all’adozione dell’ordinanza di demolizione.
La distanza dal luogo non è stata considerata una circostanza idonea a giustificare la violazione dei doveri di vigilanza nella gestione dei beni immobiliari. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00.
Nota della Redazione
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