Improcedibile il ricorso sulla chiusura dell’esercizio senza domanda risarcitoria (TAR Emilia-Romagna n. 1245 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento che dispone la chiusura dell’esercizio commerciale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto ha integralmente dispiegato i propri effetti e il ricorrente non abbia richiesto la sospensiva né introdotto una domanda risarcitoria. La permanenza dell’interesse alla decisione di legittimità può correlarsi alla prospettiva risarcitoria, ma l’emendatio della domanda in senso riduttivo del petitum immediato presuppone una dichiarazione resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., idonea a rendere edotta la controparte e a consentirle di dispiegare le proprie difese in tale ottica. In difetto di tale condizione, il giudice dichiara la sopravvenuta carenza di interesse. La regolazione delle spese segue la soccombenza virtuale, quando il ricorso risulti altresì infondato nel merito.

Il Fatto

Nel giugno 2022 i militari della Guardia di Finanza accedevano presso i locali di una ditta individuale e rinvenivano generi di monopolio del tipo prodotti accessori ai tabacchi da fumo, detenuti senza autorizzazione alla vendita. Redigevano pertanto verbale di accertamento, contestazione e sequestro, che conduceva all’ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, notificata al ricorrente nel settembre 2022, con cui veniva ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000,00 euro.

In parallelo, il Direttore della Direzione territoriale competente adottava la determina con cui, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 50, disponeva la chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni, misura minima applicabile. Il ricorrente impugnava tale provvedimento davanti al TAR, deducendo carenza di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, mancanza dell’elemento soggettivo e violazione del principio di proporzionalità. L’Agenzia si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza pubblica il ricorrente dichiarava a verbale che l’attività era da tempo definitivamente chiusa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare che il ricorrente non ha chiesto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato: la chiusura deve dunque presumersi intervenuta, con conseguente venir meno dell’interesse all’annullamento. La questione giuridica centrale riguarda la possibilità che l’interesse alla pronuncia permanga in funzione della tutela risarcitoria.

Il Tribunale richiama il principio dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, secondo cui l’accertamento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. assolve a una funzione deflattiva: consente al ricorrente di conoscere anticipatamente se è fondato il presupposto dell’eventuale domanda risarcitoria e all’amministrazione di valutare i rischi di esborso economico. Per ottenere tale accertamento è sufficiente una dichiarazione, resa nelle forme e nei termini dell’art. 73 cod. proc. amm., con cui il ricorrente manifesta l’interesse affinché sia comunque accertata l’illegittimità dell’atto.

Sul piano processuale il fenomeno è inquadrato nella emendatio della domanda, riduttiva quanto al petitum immediato e non integrante un mutamento non consentito nell’ambito del principio della domanda. Tale emendatio è però condizionata alla conoscenza della controparte: la parte resistente deve essere resa edotta della volontà di procedere alla richiesta risarcitoria, così da poter dispiegare le proprie difese in tale prospettiva.

Nel caso concreto tale condizione non si è verificata: il ricorrente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria, né nel ricorso né successivamente, e ha omesso ogni attività difensiva in vista dell’udienza. Il Collegio dichiara pertanto la sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento già integralmente dispiegato i propri effetti.

Le spese seguono la regola della soccombenza virtuale, che trova applicazione perché il ricorso appare anche infondato nel merito. Il gestore subentrato al precedente non può escludere la propria responsabilità in relazione alla verifica della legittimazione a conservare i generi di monopolio rinvenuti e alla necessità della loro eliminazione, anche solo intimando al proprietario di asportarli. Ne derivano l’adeguatezza della motivazione e la conformità dell’attività sanzionatoria, attesa la negligenza imputabile al ricorrente. Il ricorso è dichiarato improcedibile, con condanna alle spese di 1.500,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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