Variante al PRG valida se il giudicato non fissa la destinazione dell’area (TAR Abruzzo n. 456 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla i titoli edilizi in contrasto con lo strumento urbanistico previgente non vincola il successivo esercizio del potere pianificatorio del Comune, perché esso accerta soltanto l’illegittimità delle opere rispetto al piano allora vigente e nulla stabilisce sulla destinazione urbanistica dell’area. Ne consegue che la variante generale al PRG non è nulla per violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell’art. 21 septies legge n. 241/1990, salvo che essa sia condizionata al rispetto degli stessi parametri normativi applicati nel giudizio e nei limiti del caso deciso. L’affidamento del privato sulla stabilità della destinazione funzionale dell’area, ove pure configurabile, risulta materialmente soddisfatto quando l’assetto illegittimo sia stato integralmente rimosso.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili nella zona compresa fra via S. Lucia e Viale Colli dell’Oro, hanno impugnato la variante generale al piano regolatore del Comune di Pescasseroli, approvata con deliberazione consiliare del 20.8.2020 n. 68, e tutti gli atti del relativo procedimento. La variante sottopone l’area, rinominata zona C5, a una destinazione urbanistica che consente la conservazione e riqualificazione delle costruzioni abusive e la realizzazione di nuovi manufatti.
I ricorrenti erano già risultati vittoriosi in due giudizi davanti al TAR Abruzzo — L’Aquila, definiti con le sentenze n. 260/1998 e n. 99/2011, che avevano annullato le concessioni edilizie e dichiarato nulli i permessi in sanatoria, con ordine di demolizione dei manufatti. Dopo l’integrale demolizione delle opere, hanno dedotto che la variante violasse il giudicato, chiedendone la declaratoria di nullità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito sollevate dal Comune. Quella di irricevibilità è accolta limitatamente alle censure di illegittimità: il ricorso è stato notificato il 12.2.2021, oltre il termine di sessanta giorni dell’art. 29 c.p.a., decorrente dalla pubblicazione sul BURA del 4.11.2020. Le censure di violazione del giudicato sono invece tempestive, perché l’azione di nullità segue il termine più lungo di centottanta giorni dell’art. 31 c.p.a.
Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione, il Collegio affronta il merito delle sole censure di nullità. La regola è che le sopravvenienze amministrative costituiscono un limite all’efficacia del giudicato solo se si collocano, per oggetto e funzione, oltre il perimetro della pronuncia. La pianificazione che modifica la destinazione d’uso di un’area non può incidere sull’affidamento del privato sulla stabilità di quella destinazione, ma l’attribuzione di una nuova destinazione deve essere puntualmente motivata con riferimento a fatti sopravvenuti al giudicato.
Nel caso concreto, le sentenze n. 260/1998 e n. 99/2011 hanno annullato e dichiarato nulli i titoli edilizi in contrasto con il PRG del 1984, ma non hanno statuito sulla disciplina urbanistica dell’area. Esse si sono limitate ad accertare che le opere erano in contrasto con il piano allora vigente.
Ne deriva che l’efficacia del giudicato condiziona solo l’attività amministrativa di applicazione del PRG del 1984, non la successiva potestà pianificatoria del Comune. La variante, d’altro canto, ha il proprio parametro normativo di riferimento nelle norme attributive del potere di pianificazione, mentre il giudicato si è limitato ad applicare il piano previgente. Inoltre, l’affidamento sulla stabilità dell’assetto è stato materialmente soddisfatto con l’integrale demolizione dei manufatti abusivi.
La variante sarebbe stata contraria o elusiva del giudicato solo se condizionata al rispetto degli stessi parametri applicati nel giudizio e nei limiti del caso deciso: ciò che non ricorre. Il ricorso è pertanto in parte irricevibile e in parte respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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