La convenzione urbanistica e l’inadempimento del privato escludono la condanna dell’Amministrazione (TAR Puglia n. 576 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le obbligazioni nascenti da una convenzione di lottizzazione hanno natura di obbligazioni reali o propter rem e, per il loro carattere di ambulatorietà, gravano anche sull’acquirente dei lotti in caso di trasferimento del bene. La scadenza della convenzione urbanistica determina l’inefficacia delle previsioni del piano non attuate ma non estingue gli effetti obbligatori tra le parti, che possono esigere l’adempimento anche oltre il termine. L’esercizio dell’azione per l’adempimento delle obbligazioni convenzionali è soggetto al termine di prescrizione decennale che decorre dalla scadenza della convenzione o dall’ultimazione delle opere se antecedente. L’Amministrazione non è inadempiente al trasferimento delle aree quando il mancato adempimento sia determinato dalla condotta del privato che ha realizzato opere non conformi al piano di lottizzazione e alla convenzione, con conseguente rigetto delle domande di esatto adempimento, di risarcimento del danno e di penalità di mora.

Il Fatto

La società ricorrente, subentrata agli originari lottizzanti, chiedeva la condanna del Comune al perfezionamento del trasferimento della proprietà delle aree oggetto di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1985, al risarcimento dei danni per l’asserito inadempimento e al pagamento di una penalità di mora. Il giudizio era stato riassunto ai sensi dell’art. 11 c.p.a. dopo che il Tribunale civile aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Il Comune resisteva deducendo la prescrizione del credito e l’infondatezza delle domande per lo stravolgimento dell’originario sinallagma contrattuale, in ragione della non rispondenza delle opere realizzate all’interesse pubblico sotteso alla convenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle domande legate all’esecuzione della convenzione urbanistica, assimilabile agli accordi sostitutivi del provvedimento di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990 ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a. Ha inoltre confermato la legittimazione attiva della società ricorrente, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le obbligazioni convenzionali hanno natura propter rem e gravano anche sull’acquirente dei lotti, come previsto dall’art. 12 della convenzione che disciplina il subentro dell’acquirente in tutti gli oneri.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Tribunale ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di efficacia temporale della convenzione di lottizzazione, osservando che la scadenza del termine di dieci anni rende inefficaci le previsioni del piano non attuate ma non incide sulle obbligazioni tra le parti. Ha quindi rilevato che la ricorrente aveva compiuto atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione decennale, mediante le plurime diffide e richieste di cessione delle aree, concludendo per l’infondatezza dell’eccezione.

Nel merito, il Collegio ha esaminato la relazione di chiarimenti depositata dal Comune, dalla quale emergeva che le opere realizzate non erano conformi al piano di lottizzazione, essendo stato realizzato un complesso edilizio con box auto ai piani terra, parcheggi privati e un’area cortilizia recintata e chiusa con cancelli, in luogo della prevista viabilità pubblica e delle aree a verde e parcheggio aperte alla libera fruizione. Tale non conformità, documentata anche fotograficamente, ha indotto il Collegio a escludere la sussistenza di un inadempimento imputabile all’Amministrazione comunale, non potendo le contestazioni della ricorrente fondate sulle NTA del piano superare l’acclarata difformità delle opere.

Il rigetto della domanda di esatto adempimento ha comportato il rigetto della conseguente domanda risarcitoria, essendo il mancato trasferimento delle aree determinato dalla condotta della stessa ricorrente, inadempiente rispetto alle obbligazioni di sua spettanza. Respinta infine la richiesta di penalità di mora per insussistenza dei presupposti di legge. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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