Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e penalità di mora (TAR Lazio n. 1499 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile anche per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allorché la pubblica amministrazione non si sia conformata al giudicato. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine e nomina, in caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno dell’eventuale inottemperanza al termine assegnato ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto agli aumenti stipendiali di anzianità di servizio e alla conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro, con interessi legali.
Il titolo era passato in giudicato. L’amministrazione, costituitasi con atto di mero stile, non ha fornito alcun chiarimento in ordine all’esecuzione né ha dimostrato di avervi provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, la fissazione di una penalità di mora e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel caso concreto, l’attività richiesta all’amministrazione non risulta svolta e non emergono elementi che dimostrino il contrario né sopravvenienze ostative. A fronte delle allegazioni della ricorrente sull’inadempimento, la parte resistente non ha offerto chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza. L’amministrazione va pertanto condannata a provvedere.
Il Tribunale assegna un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’esecuzione del titolo. Per il caso di infruttuoso decorso del termine, nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione.
Quanto alla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo maturato giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le penalità, tuttavia, decorrono dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.