Accesso agli atti e ampia strumentalità tra istanza e interesse tutelato (TAR Sicilia n. 2209 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi presuppone un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ma la strumentalità della domanda ostensiva va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante. La nozione di situazione legittimante all’accesso è più ampia di quella richiesta per l’impugnativa e non coincide necessariamente con un diritto soggettivo o un interesse legittimo. Quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, il giudice amministrativo non può compiere alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza dei documenti rispetto ad essa, spettando tale valutazione al giudice chiamato a decidere. Ne consegue che l’interesse all’accesso si valuta in astratto, con consistenza autonoma e indifferente allo scopo ultimo perseguito.

Il Fatto

Con pec del 02/12/2025 la ricorrente ha chiesto all’ASP di Messina di accedere, ex legge n. 241/1990, agli atti e ai provvedimenti relativi a un’azione di recupero crediti per prestazioni sanitarie asseritamente fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito, avviata dall’Azienda con diffide di pagamento per le annualità 2015 e 2016. Ritenendo generica la pretesa, ha domandato copia dell’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’indicazione della prestazione e della data di erogazione, il prospetto contabile della quota di partecipazione alla spesa e ogni altro atto presupposto o connesso.

Non ricevendo riscontro, la ricorrente ha agito per l’accertamento del diritto di accesso e per la condanna all’ostensione. Nel corso del giudizio l’ASP ha parzialmente adempiuto, consegnando la documentazione relativa ad alcune delle voci richieste, mentre è rimasto l’inadempimento per le restanti. L’Azienda, ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto il profilo processuale, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere in relazione ai documenti nel frattempo trasmessi, corrispondenti ad alcune delle richieste contenute nell’istanza.

Quanto alle pretese conoscitive residue, il ricorso è ritenuto fondato sulla scorta dei precedenti di Sezione su fattispecie analoghe. Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 22 legge n. 241/1990, che per l’esercizio del diritto di accesso esige la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che la nozione di situazione giuridicamente rilevante è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone una posizione qualificabile come diritto soggettivo o interesse legittimo. La legittimazione all’accesso spetta a chiunque dimostri che gli atti procedimentali abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, stante l’autonomia del diritto di accesso quale interesse a un bene della vita distinto dalla situazione che legittima l’impugnativa.

Ne deriva una nozione ampia di strumentalità, intesa come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto e attuale connesso alla disponibilità dell’atto: non si esige che l’accesso sia unicamente preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato sez. VI n. 2269 del 2017 e Cons. Stato sez. III n. 1978 del 2016.

Il Tribunale aggiunge che, quando l’accesso è preordinato all’utilizzazione in un giudizio, non è possibile alcun apprezzamento sulla fondatezza o ammissibilità della domanda né sulla rilevanza degli specifici documenti, valutazione riservata al giudice chiamato a decidere; l’interesse all’accesso va quindi valutato in astratto, avendo consistenza autonoma.

Applicando tali principi, la ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, diretto e personale, volendo agire in giudizio a fronte di ritenute irregolarità dell’Amministrazione. Accertato il rapporto di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e la posizione di interesse, il Tribunale ordina all’ASP di consentire l’accesso mediante esame ed estrazione di copia dei documenti residui entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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