Accesso difensivo agli atti scolastici e vicenda disciplinare unitaria (TAR Campania n. 1332 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso difensivo agli atti detenuti dall’istituzione scolastica è strumentale alla cura e alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante e non richiede alcuna valutazione anticipata circa la concreta utilità dei documenti nel futuro giudizio. Ai fini dell’ostensione è sufficiente il collegamento tra l’istanza e l’interesse difensivo, che si valuta secondo criteri di ampia strumentalità. Il diniego fondato sulla riferibilità degli atti ad altri studenti è illegittimo quando la vicenda disciplinare è unitaria e la condotta del ricorrente ne costituisce l’origine causale. Non è invece censurabile il rifiuto opposto con espressa dichiarazione di inesistenza del documento, poiché una pronuncia di ostensione sarebbe inutiliter data.

Il Fatto

Il ricorrente, studente sottoposto a sanzione disciplinare consistente in cinque giorni di sospensione, divieto di partecipazione al viaggio d’istruzione e abbassamento del voto in condotta, ha presentato istanza di accesso agli atti della procedura. La Dirigente scolastica ha opposto un diniego parziale, rifiutando l’ostensione dei verbali dei consigli di classe e delle convocazioni riferiti ad altri due studenti, nonché degli ordini di servizio del personale addetto alla vigilanza.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., deducendo la coessenzialità conoscitiva degli atti rispetto a quelli già rilasciati e la loro necessità per il pieno esercizio del diritto di difesa. L’Amministrazione si è costituita chiedendo, preliminarmente, la cancellazione di alcune espressioni asseritamente offensive contenute nel ricorso, ex art. 39 cod. proc. amm. e art. 89 cod. proc. civ., e, nel merito, il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per prima l’istanza di cancellazione. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 5460 del 2024, ricorda che il potere ex art. 89 cod. proc. civ. è applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm. e ha carattere ordinatorio, sottraendosi all’obbligo di motivazione. Nel caso concreto le espressioni censurate, pur censurabili sul piano dell’opportunità stilistica, si inseriscono in una narrazione finalizzata a stigmatizzare l’operato dell’Amministrazione e risultano strumentali a una specifica esigenza difensiva: l’istanza è respinta.

Nel merito del diniego, il Collegio qualifica il diritto invocato come accesso difensivo. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1557 del 2024, esclude che sia consentita una valutazione ex ante dell’utilità dei documenti e circoscrive il giudizio di pertinenza all’individuazione del collegamento con l’interesse difensivo. La nozione di strumentalità, riferita all’accesso ordinario di cui agli articoli 22 e ss. l. n. 241/1990, va intesa in senso ampio, come utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

Su questa base il Collegio rileva che la vicenda sottesa ai documenti richiesti è unitaria: essa origina dalla condotta del ricorrente, che ha recato a scuola una pistola giocattolo, poi utilizzata da altro studente per sparare un gommino a un terzo. La motivazione del diniego, fondata sulla diversità dei soggetti e delle condotte, non è sufficiente. Il ricorso è quindi accolto quanto ai verbali dei consigli di classe e alle convocazioni degli altri studenti, con ordine di ostensione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Residua il diniego sugli ordini di servizio del personale incaricato della vigilanza. Il Collegio lo ritiene immune da censure: a fronte dell’espressa dichiarazione di inesistenza dell’atto, non vi sono margini per ordinare l’accesso, poiché la statuizione sarebbe inutiliter data per mancanza del suo oggetto, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 9622 del 2023. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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