Servizio in struttura con posti letto accreditata valido per punteggio concorso (TAR Basilicata n. 67 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici nel comparto sanità, l’art. 13 del bando che riconosce un punteggio maggiorato per il servizio prestato “presso le Case di Cura convenzionate o accreditate” ai sensi dell’art. 21, comma 3, DPR n. 220/2001, va interpretato restrittivamente, con la conseguenza che tale beneficio spetta esclusivamente per le attività svolte presso strutture sanitarie private accreditate e dotate di posti letto, come desumibile dal dato normativo delle case di cura private di cui al D.P.C.M. 27.6.1986. Il punteggio previsto per il servizio reso nel profilo “immediatamente inferiore” a quello messo a concorso, nell’ambito del sistema di classificazione del personale del Comparto Sanità, si riferisce all’Area degli Assistenti, successiva a quella dei Professionisti della Salute, e non anche all’Area degli Operatori del Ruolo Sociosanitario. È inammissibile il motivo di ricorso volto all’esclusione di una candidata che abbia nel frattempo rinunciato all’assunzione, per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
L’Azienda Sanitaria di Potenza, quale capofila e nell’interesse dell’Azienda Sanitaria di Matera, ha indetto un concorso per l’assunzione di educatori professionali, stabilendo con il bando i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi per il servizio prestato. La società ricorrente, risultata all’ottavo posto della graduatoria, ha impugnato le delibere di approvazione e rettifica della stessa, deducendo l’illegittimo azzeramento del punteggio per i titoli di carriera, il mancato riconoscimento di punti aggiuntivi per una presunta laurea magistrale, la mancata esclusione di una candidata priva dei requisiti, l’illegittima attribuzione di punteggio per il servizio presso una struttura per l’autismo e la necessità di ripetizione della prova scritta per violazione dei principi di segretezza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso la tesi della ricorrente sul punteggio di carriera, osservando che nel vigente sistema di classificazione del Comparto Sanità il Ruolo Sanitario comprende esclusivamente l’Area dei Professionisti della Salute. La nozione di profilo “immediatamente inferiore” di cui all’art. 13 del bando va pertanto riferita all’Area degli Assistenti, mentre la ricorrente aveva prestato servizio come operatrice sociosanitaria, profilo inquadrato nell’Area degli Operatori del Ruolo Sociosanitario, successiva a quella degli Assistenti: la pretesa di equiparazione è stata quindi ritenuta infondata.
Quanto al mancato riconoscimento dei punti per la laurea specialistica o magistrale, il Collegio ha accertato, sulla base di una nota dell’Università, che la ricorrente non aveva conseguito altro titolo oltre alla laurea triennale di accesso al concorso, sicché la relativa domanda è stata respinta. È stato invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il motivo volto all’esclusione della candidata prima classificata, avendo quest’ultima rinunciato all’assunzione e ai diritti acquisiti: la decisione sull’esclusione non avrebbe più prodotto utilità concreta per la ricorrente.
Il nucleo centrale della pronuncia riguarda il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la struttura per il trattamento dell’autismo. Il TAR ha interpretato restrittivamente l’art. 21, comma 3, DPR n. 220/2001, richiamato dal bando, osservando che il beneficio del 25% del punteggio è limitato al lavoro subordinato presso case di cura convenzionate o accreditate e che la nozione di casa di cura, desumibile dal D.P.C.M. 27.6.1986, richiede strutture dotate di posti letto e destinate al ricovero. Poiché la struttura in questione risultava accreditata e dotata di posti letto, l’attribuzione del punteggio è stata ritenuta legittima.
Infine, il motivo concernente la ripetizione della prova scritta è stato respinto sulla base della lettura integrale del verbale, dal quale emerge che la seduta si è svolta a porte chiuse e con l’adozione delle misure di sicurezza previste, risultando la formula sulla seduta “a porte aperte” un mero criterio programmatico non corrispondente all’effettivo svolgimento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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