Obbligo di esecuzione del giudicato per la Carta del Docente supplenti (TAR Campania n. 4720 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche in presenza di una sentenza del giudice ordinario che condanni l’amministrazione a un obbligo di dare, quando la stessa risulti notificata e non impugnata, decorso il termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997. Nel caso di riconoscimento del beneficio economico della Carta del Docente per il personale docente a tempo determinato, la nomina del Commissario ad acta è disposta per il caso di ulteriore inottemperanza, affinché provveda in luogo dell’amministrazione. Il compenso del commissario è liquidato con decreto collegiale, con onere di presentazione della parcella, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con sentenza n. 7984/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2024/2025. Tale sentenza, notificata all’amministrazione il 6.11.2025, non era stata impugnata, come da certificazione di cancelleria.
Nonostante il giudicato, il Ministero era rimasto inadempiente. La ricorrente proponeva quindi ricorso in ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta, la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. L’ordine di ottemperanza è stato emesso disponendo che l’amministrazione provveda entro sessanta giorni.
Con specifico riferimento alla figura del commissario, il collegio ha precisato che il suo munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso per l’attività svolta sarà determinato con successivo decreto, sulla base della tariffa di cui al d.P.R. n. 115/2002.
È stata, infine, affrontata la questione del decreto di pagamento del commissario, chiarendo che il termine di decadenza per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non già dal deposito della relazione finale. Il collegio ha anche imposto modalità operative stringenti per il deposito di atti da parte dell’ausiliare, tramite la procedura del processo amministrativo telematico (PAT).
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, e con la nomina del Commissario ad acta per il solo caso di ulteriore inottemperanza.
Nota della Redazione
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