Accesso difensivo agli atti della compensazione tributaria nel dissesto (TAR Calabria n. 456 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, ex art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, è sufficiente l’esistenza di un nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che si intende tutelare. La valutazione sull’esigenza difensiva e sulla pertinenza del documento va effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale sottostante e sulla concreta utilità probatoria del documento. Ne consegue che l’Amministrazione non può subordinare l’accoglimento della domanda ostensiva alla propria verifica della proponibilità o ammissibilità delle azioni giudiziarie che l’istante potrebbe esperire. Il giudice dell’accesso non è, e non deve essere, il giudice della pretesa principale.
Il Fatto
La ricorrente, creditrice nei confronti del Comune di una somma ammessa al passivo della procedura di dissesto, aveva accettato una proposta transattiva. Verificando il proprio estratto conto, rilevava un accredito di importo inferiore a quello concordato, verosimilmente per effetto di una compensazione operata dall’organo straordinario di liquidazione con un contro-credito riferito al canone idrico dell’anno 2019.
Per comprendere la natura del contro-credito e la legittimità della decurtazione, la ricorrente presentava tre istanze ostensive. Il Comune negava l’accesso, ritenendo la richiesta volta a un controllo generalizzato sull’attività dell’ente e i documenti già notificati. Di qui il ricorso per l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, rilevando l’inconsistenza delle ragioni opposte dal Comune. La ricorrente non ha inteso esercitare un sindacato ispettivo generalizzato, ma ha chiesto l’accesso a documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), legge n. 241/1990, riferiti ai fatti costitutivi del contro-credito, al relativo procedimento di riscossione e alla procedura di compensazione.
Tale documentazione è immediatamente funzionale alla tutela della sfera giuridico-patrimoniale dell’istante, con conseguente qualificazione dell’accesso come difensivo. La Sezione richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui è del tutto irrilevante la fondatezza della pretesa sostanziale e qualsiasi indagine sulla concreta utilità del documento.
Il Collegio richiama il principio di diritto già espresso dal Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1450 del 2022 e dalla sez. V, n. 851 del 2022, secondo cui l’Amministrazione verifica solo l’astratta inerenza del documento alla posizione soggettiva dell’istante. Né può opporsi che i documenti siano già stati notificati, poiché l’istanza mira proprio ad accertarne l’esistenza e la regolarità della notificazione.
Sulla scorta di tale indirizzo, il Collegio riconosce in capo alla ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, e ordina al Comune di consentire l’accesso a tutti i documenti richiesti, salvo il costo di riproduzione, entro trenta giorni. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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