Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 429 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. L’accoglimento del ricorso presuppone la prova dell’inerzia dell’amministrazione, non essendo sufficiente il mero decorso del tempo quando l’ente non dimostri l’avvenuto riconoscimento del beneficio preteso. Il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempienza, nomina commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui alla legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2021-2022, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione.

Dedotta la notifica della sentenza, il decorso del termine di legge, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione prodotta emerge che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 9 febbraio 2024 a mezzo PEC, ed è passata in giudicato secondo il certificato di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del dispositivo non hanno ricevuto esecuzione, in ragione della mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il thema decidendum si concentra dunque sull’accertamento dell’inadempimento e sull’adozione dei provvedimenti esecutivi.

Riscontrato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio. Il commissario è tenuto a insediarsi su richiesta della parte, corredata da dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e a provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario compiere ogni iniziativa necessaria, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese di lite, liquidate in euro 500,00 per compensi, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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