Progressioni tra Aree e valutazione delle certificazioni informatiche nella graduatoria regionale (TAR Calabria n. 453 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure valutative interne per la progressione tra le Aree, le certificazioni informatiche rilasciate al termine di corsi che prevedono il superamento di prove d’esame, con attestazione di specifiche competenze professionali acquisite, sono spendibili ai fini concorsuali e devono essere valutate dalla Commissione. Analoga spendibilità va riconosciuta alla certificazione ECDL, rilasciata da organismo accreditato, atteso che il requisito dell’accreditamento non attiene soltanto al profilo formale dell’ente rilasciante ma anche e soprattutto alla valenza sostanziale del corso. Per converso, gli ordini di servizio che affidano mere attività materiali di ricerca, smistamento o pubblicazione non integrano gli incarichi di specifiche responsabilità di cui all’art. 84 CCNL 22.11.2022, che presuppongono l’assunzione di scelte e decisioni incidenti nel merito dell’azione amministrativa.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente della Regione Calabria inquadrata nell’area degli Operatori esperti, ha partecipato alla procedura valutativa riservata al personale a tempo indeterminato per la copertura di posti nell’area degli Istruttori, profilo Amministrativo. Nella domanda dichiarava il possesso di certificazioni informatiche e l’espletamento di incarichi di specifiche responsabilità.

La Commissione le attribuiva due soli punti per le certificazioni e un punto per gli incarichi, collocandola in posizione non utile. Dopo l’istanza di autotutela e la graduatoria definitiva, la ricorrente impugnava gli atti dinanzi al TAR Calabria, contestando la mancata valutazione di tre certificazioni informatiche e di due incarichi ex art. 84 CCNL. La Regione e il controinteressato non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta due questioni distinte: la valutazione delle certificazioni informatiche e la qualificazione degli incarichi di responsabilità. Sul primo versante, la decisione muove dalla lex specialis, che assegnava due punti per ogni certificazione rilasciata da Enti riconosciuti, fino a un massimo di quattro.

Il Tribunale ritiene erronea la tesi della Commissione, secondo cui gli attestati di “Operatore informatico uffici automatizzati” e “Programmatore su P.C.” si risolverebbero in mere attestazioni di frequenza. Essi certificano invece il superamento di prove di esame, con acquisizione di specifiche competenze professionali. I corsi risultano organizzati ai sensi delle L.R. n. 845/1978 e n. 18/1985, le cui disposizioni prevedono la piena spendibilità degli attestati finali nei pubblici concorsi.

Quanto alla certificazione ECDL, il Collegio richiama l’orientamento della Sezione (TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 550 del 2012), secondo cui l’accreditamento richiesto dal bando non riguarda solo il profilo formale dell’organismo rilasciante, ma anche la concreta valenza del corso. La doverosa validazione delle certificazioni spese comporta quindi l’attribuzione di due punti aggiuntivi, contenuti entro il tetto massimo.

Di segno opposto è la valutazione degli ordini di servizio. Il Collegio rileva che con due di essi la ricorrente è stata incaricata di una mera attività materiale di ricerca e smistamento di documentazione, mentre con il terzo è stata affiancata al referente della prevenzione della corruzione, curando la pubblicazione sul portale. Si tratta di compiti di ausilio e collaborazione, non autoevidenti dello svolgimento di incarichi ex art. 84 CCNL, che implicano scelte e decisioni nel merito dell’azione amministrativa. Il motivo è pertanto respinto.

Il ricorso è accolto nei limiti indicati. Il Tribunale annulla la graduatoria definitiva nella parte in cui ha assegnato alla ricorrente 53,13 punti in luogo di 55,13 punti, con effetto conformativo a carico della Regione, tenuta a riformulare la graduatoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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