Accesso difensivo agli atti illegittimo per anticipata valutazione del merito (TAR Sicilia n. 80 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito non possono svolgere ex ante alcuna valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nel giudizio instaurato o instaurando. Un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione di merito. Il diniego che si fondi su una valutazione anticipata della fondatezza della pretesa sostanziale è pertanto illegittimo. Il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive dell’istante è sufficiente a fondare l’accesso, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di erede universale di un familiare, ha presentato al Comune un’istanza di accesso agli atti relativi alla concessione cimiteriale di una cappella funeraria. La richiesta riguardava la concessione originaria, le istanze di voltura, la documentazione di corredo, la corrispondenza intercorsa e gli eventuali provvedimenti di intestazione ad altri soggetti.
L’istanza era motivata dalla necessità di impugnare il provvedimento con cui il Comune aveva rigettato la sua richiesta di intestazione della concessione. Il Comune ha comunicato l’istanza alla controinteressata, che si è opposta all’ostensione eccependo la carenza di legittimazione del richiedente. Con provvedimento del 2 ottobre 2025, il Comune ha negato l’accesso, richiamando le motivazioni della controinteressata e la ritenuta mancanza dei requisiti previsti per la voltura. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama i principi nomofilattici affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2021. Da un lato, in materia di accesso difensivo non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie, poiché l’ostensione richiede un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione sostanziale da tutelare.
Dall’altro lato, la pubblica amministrazione detentrice e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento nell’eventuale giudizio. Tale apprezzamento compete solo all’autorità giudiziaria investita della questione di merito, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra documento ed esigenze difensive.
In applicazione di tali principi, il Collegio ritiene sufficientemente dimostrato l’interesse all’ostensione. Il ricorrente ha fatto espresso riferimento alla necessità di acquisire la documentazione per impugnare il rifiuto comunale di intestargli la concessione cimiteriale. Il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e l’esigenza di articolare le proprie difese nel futuro giudizio di merito è pertanto evidente.
Il Comune ha invece fondato il diniego su una valutazione anticipata del merito della controversia, negando l’accesso sulla base della ritenuta non trasmissibilità iure hereditatis della concessione. Così facendo, l’Amministrazione ha violato i principi richiamati, compiendo un apprezzamento che non le competeva.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e obbligo per il Comune di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte. Le spese di giudizio sono poste a carico del Comune soccombente e compensate nei confronti della controinteressata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.