Oblazione per abuso edilizio e riserva di ripetizione al momento del pagamento (TAR Sicilia n. 81 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso avverso il provvedimento che quantifica l’oblazione dovuta per la sanatoria edilizia quando il versamento sia stato effettuato con contestuale ed espressa riserva di ripetizione, non potendosi desumere dal pagamento l’univoca intenzione di rinunciare a contestare la liquidazione o a chiederne il rimborso. Il versamento può essere compiuto al solo scopo di evitare conseguenze pregiudizievoli, quali l’avvio di azioni esecutive o il rigetto dell’istanza di condono per mancato pagamento. Nel merito, la censura che assuma l’erroneità del quantum per mancata considerazione analitica dei singoli manufatti deve essere specifica e supportata da un adeguato principio di prova, non essendo ammissibile un ricorso di natura esplorativa che tenda a delegare al giudice la ricostruzione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare adibito a villaggio turistico, aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria a fronte di un’ordinanza di demolizione. L’Ufficio Tecnico comunale, dopo l’istruttoria, aveva subordinato il rilascio del titolo al versamento di un’oblazione quantificata in € 59.375,21. Il ricorrente, pur contestando il calcolo, aveva versato l’intera somma con espressa riserva di ripetizione, ottenendo il titolo in sanatoria.
Ha quindi impugnato le note di determinazione, chiedendo la restituzione di € 49.047,21, corrispondenti alla differenza rispetto al massimale di € 10.328,00 che assumeva previsto per legge; in subordine, ha chiesto € 42.102,01, ricalcolando l’oblazione manufatto per manufatto. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse, stante l’avvenuto pagamento integrale e il rilascio del titolo non impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità. Rileva un contrasto giurisprudenziale: un orientamento più risalente riteneva la riserva di ripetizione una mera protestatio, inidonea a incidere sul fatto obiettivo del pagamento; un orientamento più recente la reputa invece efficace. Il Tribunale aderisce a quest’ultimo, osservando che il versamento può essere effettuato al solo fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, come l’avvio di azioni esecutive o il rigetto dell’istanza per mancato pagamento. L’eccezione è pertanto infondata.
Nel merito, il primo motivo è respinto. Il ricorrente assumeva il superamento del massimale di € 10.328,00. Il Collegio osserva che il provvedimento richiama l’art. 36 del d.P.R. 380/01, che regola l’accertamento di conformità in caso di assenza di permesso o difformità e non prevede alcun massimale, imponendo il pagamento del contributo di costruzione in misura doppia. Il riferimento all’art. 36 bis, che disciplina una fattispecie diversa, è quindi fuorviante.
Anche il secondo motivo, di natura subordinata, è respinto. Il ricorrente sosteneva che il calcolo avrebbe dovuto considerare analiticamente i singoli manufatti. Il Collegio rileva l’assoluta genericità della descrizione e la mancanza di prova dell’avvenuta demolizione, nonché l’arbitrarietà degli importi indicati, privi di basi e criteri di calcolo. Ne deriva la natura sostanzialmente esplorativa del motivo.
Tale ricorso esplorativo è incompatibile con l’onere, imposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, di indicare i motivi specifici. A fronte di pretese generiche e prive di adeguato principio di prova, il ricorso non può essere accolto. Il Collegio rigetta quindi integralmente il ricorso, compensando le spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.