Accesso difensivo agli esposti nel procedimento ispettivo e tutela della riservatezza (TAR Campania n. 3054 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo è titolare di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto a conoscere integralmente tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno attivato tale potere. Il diritto alla riservatezza non può essere esteso sino a ricomprendere un diritto all’anonimato del segnalante, che l’ordinamento non configura come valore giuridico positivo. L’esposto, una volta acquisito nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, diventa documento a rilievo procedimentale e il denunciante perde il controllo sulla segnalazione. Nel giudizio sull’accesso difensivo, né la pubblica amministrazione detentrice né il giudice amministrativo possono svolgere valutazioni anticipate su ammissibilità, influenza o decisività del documento rispetto all’eventuale giudizio, spettando tale apprezzamento al giudice della questione.

Il Fatto

Una società ricorrente presentava alla Regione Campania, con pec del 16 luglio 2025, un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, e in via subordinata di accesso civico generalizzato ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 97/2016 e 5 del D.Lgs. n. 33/2013. La richiesta riguardava i rapporti, le relazioni di servizio, i verbali e gli atti amministrativi redatti dal dirigente competente a seguito di segnalazioni di terzi, nonché gli esposti stessi.

Con provvedimento prot. n. 0403845/2025 del 13 agosto 2025, la dirigente rigettava l’istanza, valorizzando la carenza di un interesse diretto e la tutela della riservatezza del segnalante. La società impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la natura difensiva dell’accesso e la sussistenza del nesso di strumentalità con la tutela delle proprie ragioni in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui l’istanza di accesso documentale avanzata in relazione a una controversia risarcitoria è accoglibile quando sia dimostrato il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare, secondo TAR Campania, Sez. I, n. 6445 del 2025.

Su questo punto si innesta il secondo passaggio: né la pubblica amministrazione detentrice né il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso possono svolgere ex ante alcuna valutazione ultronea su ammissibilità, influenza o decisività del documento, apprezzamento che compete solo all’autorità giudiziaria investita della questione. Il Collegio richiama in proposito Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2021, oltre a Cons. Stato, Sez. V, n. 2922 del 2025, Cons. Stato, Sez. V, n. 5008 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5745 del 2024. Dinanzi a un tal potere discrezionale, il diniego regionale fondato sul carattere ritorsivo dell’interesse non regge: l’istruttoria condotta dalla società ricorrente ha chiarito che la documentazione era necessaria per finalità difensive, anche in relazione alla lamentata lesione all’immagine conseguente all’attività ispettiva svolta dal Comune.

Sul punto centrale degli esposti, il Collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui il soggetto che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha interesse qualificato a conoscere integralmente i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce. Il diritto alla riservatezza non può essere dilatato sino a includere un diritto all’anonimato del segnalante, non essendo ravvisabile, nel caso concreto, alcuna specifica esigenza di tutela di quest’ultimo. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 3828 del 2025 e Cons. Stato, Sez. V, n. 4150 del 2024.

Alla luce di tali coordinate, il ricorso è accolto con riferimento al diniego dell’accesso difensivo, sussistendo l’interesse diretto ed il nesso di necessaria strumentalità ex art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990. Il Tribunale ordina alla Regione di ostendere la documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, e nomina, per il caso di inottemperanza, Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, ponendo le spese della funzione commissariale a carico della Regione, liquidate in euro 500,00. La Regione è altresì condannata al pagamento delle spese di giudizio, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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