Esclusione dal concorso per CFU conseguiti presso SSML non autorizzate (TAR Puglia n. 989 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), non essendo università, sono autorizzate ad erogare esclusivamente i corsi di primo ciclo di durata triennale equipollenti alla classe di laurea L-12 e i corsi di secondo ciclo di durata biennale equipollenti alla classe LM-94, nei limiti e per le finalità previste dalla legge. Tali disposizioni, avendo carattere eccezionale, sono di stretta interpretazione e non consentono l’attivazione di corsi singoli o percorsi formativi autonomi per il conseguimento di CFU, né il rilascio di attestazioni aventi valore legale al di fuori dei percorsi autorizzati. I CFU conseguiti in violazione di questi limiti non possono essere validamente utilizzati come titolo di accesso alle procedure concorsuali per il personale docente. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione autodichiarati può essere effettuata in qualsiasi momento della procedura concorsuale, stante la partecipazione con riserva di accertamento.
Il Fatto
Una candidata partecipava a un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, per la classe di concorso in Discipline Letterarie. Dopo aver superato le prove scritte e orali, conseguendo un punteggio finale elevato, l’Ufficio Scolastico Regionale avviava la verifica dei titoli di accesso dichiarati, contestando la validità dei CFU integrativi. Tali crediti risultavano conseguiti presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ICOTEA, tramite corsi singoli in materie quali Lingua e Letteratura Latina, Geografia Culturale, Storia Medievale e Storia Romana. All’esito dell’istruttoria, l’Amministrazione emanava un provvedimento di esclusione per assenza dei requisiti di ammissione, successivamente impugnato insieme alla graduatoria definitiva che non includeva la ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha innanzitutto disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle Amministrazioni resistenti. Ha osservato che gli atti impugnati provengono dall’Ufficio Scolastico Regionale e producono effetti limitati al territorio regionale, riguardando la formazione delle graduatorie regionali. Ha precisato che, anche volendo riconoscere effetti ultraregionali, la competenza resterebbe al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’autorità emanante e non al TAR Lazio.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il proprio precedente orientamento e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui le SSML sono abilitate a rilasciare esclusivamente titoli equipollenti alle lauree L-12 e LM-94, nei limiti dei percorsi autorizzati. La disciplina di riferimento, contenuta nel d.M. n. 38/2002 e nel d.M. n. 59/2018, ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica. Ne consegue che le SSML non possono attivare corsi singoli per il conseguimento di CFU, né rilasciare relative attestazioni aventi valore legale.
La Corte ha quindi escluso la validità dei crediti formativi integrativi dichiarati dalla ricorrente, rilevando che questi erano stati conseguiti come crediti extracurriculari, al di fuori del percorso formativo autorizzato della SSML ICOTEA. Ha inoltre sottolineato che la candidata non aveva allegato né dimostrato di aver conseguito i CFU come studentessa interna alla Scuola, né l’inserimento dei crediti nel percorso autorizzato. Ha infine ritenuto irrilevante l’eventuale riconoscimento ministeriale della Scuola, non sufficiente ad ampliare le sue competenze.
Quanto alla dedotta violazione del giusto procedimento, il TAR ha ritenuto legittima la verifica dei requisiti effettuata dopo la prova orale, in quanto la partecipazione al concorso avviene con riserva di accertamento e l’esclusione può essere disposta in qualsiasi momento, in conformità al bando e al d.P.R. n. 487/1994. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali data la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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